Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. 

Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui  importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

 
Chi può fare la richiesta

La persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo. Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
  • assenza di condanne per il reato d'usura, anche tentato o per i reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a del Codice di Procedura Penale; 
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art.34 del Decreto Legislativo 159/2011-Codice delle leggi antimafia;
  • il mutuo può essere concesso anche all'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento; l'imprenditore fallito oltre ai predetti requisiti non deve avere riportato condanne definitive di cui al titolo VI° del Regio Decreto n.267/1942 ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione - fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. E' prevista, altresì, la sospensione - fino ad un massimo di 3 anni - dei termini degli adempimenti fiscali, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. La sospensione ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini.

Concessione del mutuo

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle medesime.

Revoca del mutuo

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se il procedimento penale non può ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato, salvo che allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Cosa fare  

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, per il tramite della Prefettura- U.T.G. della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo o si è consumato il delitto, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell'inizio delle indagini.

Dal 13 giugno 2016 la presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nella piattaforma informatica.

Dirigente Area I

Responsabile del procedimento/Addetta: Federica Pallara  

Telefono: 0532 294440

Email: federica.pallara@interno.it

Email dell'ufficio: protocollo.preffe@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 10:02