White List Provinciali
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.
Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.
Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, così come modificata dall'articolo 4-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono le seguenti:
- lettera abrogata;
- lettera abrogata;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
i-bis. servizi funerari e cimiteriali;
i-ter. ristorazione, gestione delle mense e
catering;
i-quater. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'indicazione delle attività inscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale.
L'iscrizione negli elenchi è volontaria.
La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.
Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura di Ferrara potranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli (scaricabili), anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.preffe@pec.interno.it.
Alle istanze dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, resa dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da ciascuno dei soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia (vedi nota in "Riferimenti normativi").
La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione all’impresa per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.
Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Ferrara l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.
La richiesta di permanenza nell'elenco della Prefettura di Ferrara dovrà essere inoltrata con le stesse modalità della presentazione dell'istanza, utilizzando gli appositi modelli (scaricabili).
La Prefettura accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.
La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.
In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.
In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria e della comunicazione antimafia liberatoria e tale effetto-equipollenza è esteso anche ad attività diverse da quelle per le quali l'iscrizione è stata ottenuta.
Ciascuna prefettura pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
Riferimenti Normativi
Decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013
Testo D.L. 24/06/2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11/08/2014, n. 114
Art. 85 Codice Antimafia
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WHITE LIST RICOSTRUZIONE POST SISMA 20-29 MAGGIO 2012
Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede che le normative previgenti in materia di White List restino in vigore fino al 14 ottobre 2013.
La cessazione dell'efficacia di tali normative non implica che le imprese iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi di normative previgenti e da esse regolati perdano lo status di impresa ritenuta non soggetta tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il citato decreto stabilisce infatti che gli operatori economici iscritti nelle "vecchie" white list siano "trasferiti" d'ufficio, per i settori di attività corrispondenti, nelle nuove white list provinciali istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f), del medesimo D.P.C.M.
Per i procedimenti di iscrizione negli elenchi ancora in corso alla data del 14 ottobre p.v., la Prefettura di Ferrara assicurerà la trasmissione d'ufficio alla prefettura competente per territorio di tutta la documentazione in proprio possesso ai fini della relativa definizione.
L'iscrizione nel nuovo elenco avrà validità per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" white list.
L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, entro il 13 settembre 2013, di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco prefettizio. Tale comunicazione potrà avvenire utilizzando l'apposito modello (scaricabile).
Le Prefetture dell'area sismica interessata dal terremoto del maggio 2012 continueranno invece a provvedere alla tenuta dei "vecchi" elenchi limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati con l'ordinanza del 17 dicembre 2012, n. 91 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione post sisma, che di seguito si specificano, fino al loro "esaurimento":
- fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;
- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
- fornitura dei beni necessari per la ricostruzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico.
Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi ai suddetti ulteriori settori di attività, pertanto, continueranno ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica interessata dal terremoto del maggio 2012, indipendentemente dal luogo della sede legale dell'impresa richiedente.
Riferimenti Normativi
Testo D.L. 6 giugno 2012, n. 74 coordinato con la legge 1 agosto 2012, n. 122
Indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) per inoltrare le istanze alla Prefettura di Ferrara:
protocollo.preffe@pec.interno.it
DOCUMENTI SCARICABILI
Schema Soggetti_sottoposti_a_verifica_Art._85_Codice_Antimafia-.Agg.pdf