L'Ufficio tratta violazioni in materie depenalizzate diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni bancari e postali.
Gli organi accertatori inviano al Prefetto un rapporto relativo alla violazione accertata (art.17 legge 689/1981), che può riguardare, a titolo esemplificativo, diritti d'autore, contraffazione, propaganda elettorale, divieto di fumo, ospitalità di cittadini stranieri, prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificazione e vendita di olio d'oliva e vino, fertilizzanti, impianti di riscaldamento, malgoverno di animali, reati depenalizzati dai decreti legislativi n.480 del13/7/1994 e n.507 del 30/12/1999.

Ricorso :

Il soggetto a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione può presentare ricorso, in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell'organo accertatore.

La Prefettura può accogliere il ricorso oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Emette provvedimento di archiviazione, nel caso di pagamento della somma indicata nel verbale.
Contro l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione (art.22 bis legge 689/1981).

Audizione :

Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato personalmente ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981.

Pagamento rateale :

L'art.26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 17:49