COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

ex artt. 84 c.2 e 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159

(modifiche: D. Lgs. 15/11/2012, n.218 e D. Lgs. 13/10/2014, n. 153)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

 CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011)

La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche

Non saranno istruite le istanze che perverranno fuori dal circuito della B.D.N.A.

DOVE FARE LA RICHIESTA

Attraverso il sistema informatizzato BDNA

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  5. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.186.000,00 ( IVA esclusa)
  6. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 207.000,00 (iva esclusa) (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
  7. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):
  • OPERE E LAVORI PUBBLICI: da € 150.000 fino a € 5.186.000,00
  • FORNITURE E SERVIZI: da €150.000 a € 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 La comunicazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice, anche in assenza di formale emissione della comunicazione antimafia, procedono a stipulare il contratto o a rilasciare le autorizzazioni o concessioni richieste, previa acquisizione dell'autocertificazione che attesti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 dello stesso Codice Antimafia.

Il ricorso all'Autocertificazione è previsto anche nel caso di:

  • contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti
  • provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti.

 VALIDITÀ

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, comma 1, D. Lgs. 159/2011).

 I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011). 

Dirigente Dell'Area
Dott. Michele TRUPPI
Certificazioni antimafia
Dott. Franco Zimmitti
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:30
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:30

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 17:36