Le Prefetture, sono competenti a rilasciare la documentazione antimafia, che dovrà essere richiesta unicamente nel caso di rapporti contrattuali e autorizzatori con le amministrazioni ed enti pubblici o società private concessionarie di opere pubbliche, come appalti di lavori, forniture di beni e servizi, erogazioni di finanziamenti.
Per effetto delle nuove norme, i privati non posso più acquisire, il "nulla osta antimafia". È un obbligo degli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti acquisire d'ufficio la documentazione antimafia necessaria per le procedure di competenza.
Le verifiche antimafia devono essere effettuate tramite consultazione del sistema informatizzato denominato B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) pienamente operativa dal 07/01/2016.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.
Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.
La comunicazione antimafia deve essere richiesta per contratti di appalto di valore compreso tra 150.000 euro e le soglie comunitarie, L'informazione antimafia deve essere invece acquisita prima di stipulare contratti di appalto, il cui valore sia pari o superiore alle soglie comunitarie [art. 91, co. 1, lett. a]. Inoltre è richiesta per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di importo superiore a 150.000 euro [art. 91, co. 1, lett. b - c].
SCHEMATIZZANDO:
TIPOLOGIA CONTRATTUALE | FASCIA IMPORTO | DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA |
APPALTO | 0 - 150.000 € | NESSUNA |
150.000 € - SOGLIA U.E. | COMUNICAZIONE | |
SOPRA SOGLIA U.E. | INFORMAZIONE | |
SUBAPPALTO | 0 - 150.000 | NESSUNA |
SOPRA 150.000 € | INFORMAZIONE |
Attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, previste dalla Legge 6/11/2012, n. 190 - White List -
In ogni caso, per le attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57), - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (PP.AA.), attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa cosiddette - White List - reperibile nella sezione specifica "White List Provinciale" - "Elenco imprese iscritte" del sito istituzionale ella Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede legale.
L'iscrizione nell'elenco di cui sopra, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta [art. 1, c. 52-bis, L. 190/2012].
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