INFORMAZIONE ANTIMAFIA
ex artt. 84 c.3 e 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159
(modifiche: D. Lgs. 15/11/2012, n.218 e D. Lgs. 13/10/2014, n. 153)
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nell'art. 84, comma 4.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA ( art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011)
L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006
Non saranno istruite le istanze che perverranno fuori dal circuito della B.D.N.A.
DOVE FARE LA RICHIESTA
Attraverso il sistema informatizzato B.D.N.A.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
(Regolamento (CE) nr. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 del 25/11/2015 in vigore dal 01/01/2016.
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; - per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali:
- OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.186.000,00;
- FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 418.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE) - Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all' articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).