Per lo svolgimento di competizioni ciclistiche, podistiche, automobilistiche, di pattinaggio a rotelle, ecc., il Codice della Strada (art. 9) prevede due diverse tipologie di provvedimenti:

  1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA
    è rilasciata:
    1. dalla Città Metropolitana, quando il percorso interessa due o più Comuni;
    2. dal Comune, quando il percorso interessa il singolo Comune.
  2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
    è emessa, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del C.d.S.:
    1. dal Sindaco, quando il percorso si articola interamente all'interno del centro abitato;
    2. dal Prefetto, per i tratti fuori dal centro abitato, ovvero se la competizione si svolge in più Comuni o, se interessa un solo Comune, per i tratti al di fuori del centro abitato.

Come fare la domanda
Il responsabile dell'organizzazione della competizione sportiva deve inviare la domanda (vedasi allegato) a questa Prefettura e alla Città Metropolitana di Venezia - Ufficio Viabilità (Via Forte Marghera,191 Mestre- 30173 Venezia) formulando istanza, rispettivamente, di sospensione temporanea della circolazione e di autorizzazione alla competizione sportiva su strada.
In copia per conoscenza la domanda deve essere inoltrata anche ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e agli Enti proprietari delle strade (es. Comuni interessati, ANAS, Veneto Strade).

La domanda deve essere presentata alla Prefettura, completa della documentazione indicata, almeno 30 giorni prima della gara.
Il servizio è gratuito.

Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Francesca Ragazzoni

Addetti: S. MAGRO

Ubicazione: Largo San Giuseppe, 18 (piano terzo) 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 11 

Telefono: 010.5360.243 - 237 


Indirizzo di posta elettronica
contenziosostradale.pref_genova@interno.it 
depenalizzazione.prefge@pec.interno.it 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:23