Il Ministero dell'Interno ha fornito alcune indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle segnalazioni all'Arbitro Bancario Finanziario in coerenza con le disposizioni attuative della Banca d'Italia, per regolamentare la fase introduttiva della procedura, affidata ai Prefetti, anche al fine di assicurare uniformità nella conduzione gestionale delle relative attività.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dallo scrivente Ufficio, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente di Milano una segnalazione corredata:
a)   dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b)   dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c)   dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d)   da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

Qualora questo Ufficio ritenga di formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c), verranno acquisite le relative controdeduzioni della banca e successivamente trasmesse alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella relazione di accompagnamento.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato ed alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

Gli interessati dovranno presentare l'istanza di cui al precedente punto a), esclusivamente redatta in conformità al modello pubblicato sul sito internet della Prefettura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata prefettura.prefge@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 11:51
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