Esame conoscenza della lingua italiana

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010.

Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it

Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all'ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.

Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:

  • i figli minori di 14 anni;
  • le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero che:

  • a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
  • b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  • e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.

 

Prima assunzione dei lavoratori stranieri

 

Il datore di lavoro che intenda assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero deve presentare utilizzando l' apposita procedura informatizzata, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi", che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

  1. Come si presenta la domanda

Nel caso in cui si conosca già il lavoratore da assumere, bisogna presentare allo Sportello Unico:

  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  • documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
  • proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, l'impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza ; (tali spese dovranno essere sostenute solo ed esclusivamente se lo straniero venga rimpatriato coattivamente in seguito all’adozione di un provvedimento di espulsione o in caso di immotivata mancata assunzione da parte del datore di lavoro, ove non sussistano ipotesi di richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Indicativamente, per l’anno 2023 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero  è fissato in euro 2.365,23 (D.M. 3/2/2023)).
  • la dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).


Se non si conosce direttamente il lavoratore si può richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

  1. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione : I FASE

Lo Sportello Unico:

  • acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
  • acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

  • trasmette per via telematica il nulla osta agli uffici consolari e notifica il rilascio del nulla osta al datore di lavoro.


E' importante sapere che:

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio.

Nel corso di validità del nulla osta  il lavoratore deve richiedere il visto di ingresso e successivamente, entro la validità del visto, entrare in Italia e comunicare l’ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto insieme al datore di lavoro per la richiesta del permesso di soggiorno.

  1. Che cosa deve fare il lavoratore


Il lavoratore straniero, ricevuta la copia del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere un appuntamento all'autorità consolare del proprio Paese di origine. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il datore di lavoro e il lavoratore devono comunicare l’ingresso del cittadino straniero in Italia e fissare un appuntamento presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta di permesso di soggiorno.

  1. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: II FASE

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al datore di lavoro e al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

  1. Rilascio del permesso di soggiorno:

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale dove dovrà spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 16:29