Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97 del 2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’ accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Prefettura o del Ministero dell’Interno.
Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.
Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Legge 7 agosto 1990, n. 241

Accesso civico generalizzato

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. 

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa ( Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_…

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come si esercita

  • Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modello predisposto (modello ACG), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato alla Prefettura di Isernia per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-P.E.C.), per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:
  • via mail (allegando copia di un documento d'identità valido) all'indirizzo: prefettura.isernia@interno.it  
  • tramite P.E.C. (allegando copia di un documento d'identità valido) all'indirizzo:

protocollo.prefis@pec.interno.it ;     

  • di persona all'Ufficio Protocollo (via Kennedy, n. 12) allegando fotocopia di un documento d'identità valido.    Richiesta di riesame Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
  • Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di questa amministrazione , il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
  • P.E.C. : responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it
  • posta ordinaria: Ministero dell'Interno - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Via A. Depretis 45/A - 00184 Roma.Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali. Tutela Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.
  • Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Novembre 2024, ore 09:40