Chi può fare la richiesta
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni ed i requisiti in presenza dei quali l'autorizzazione può essere rilasciata o denegata.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno.
La licenza viene rilasciata congiuntamente ad un apposito libretto personale che deve essere
rinnovato ogni 5 anni
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00,
(vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale);
(vedi il modello 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA.);
- due fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare unitamente all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza ed i precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati (vedi il modello di autocertificazione 1);
- certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi;
- copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato (vedi il modello di autocertificazione 2);
(se il servizio militare non è stato svolto allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro) (vedi il modello di autocertificazione 3);
- documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori, etc.).
In caso di parere favorevole al rilascio della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:
- una marca da bollo da € 16,00;
- versamento di € 1,27 sul conto corrente bancario con IBAN IT85S0100003245431010238300 avente quale causale del versamento “costo libretto per porto di pistola per difesa personale – Prefettura-U.T.G. di Lecce”;
- versamento di € 115,00 sul conto corrente n. 8003 TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE – UFFICIO REGISTRO DI ROMA, avendo cura di scrivere sulla causale di versamento “rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di Lecce”.
(Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l’esenzione (D.M. 24/3/1994, n. 371) il versamento di cui al predetto punto 9) non dovrà essere effettuato).
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- certificato del Comandante del Corpo o del Capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M. 24/03/1994, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione .
(vedi il modello di autocertificazione 4)
Riferimenti normativi:
- R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11, 42, 43
- R.D. 06/05/1940, n. 635 art. 61