Ricorsi per violazioni al codice della strada

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

 Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
         ( vedi mod 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada )
Può essere richiesta l'audizione personale. La Prefettura di Livorno non intende l'audizione atto delegabile ad altre Prefetture.

 Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

 quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;

  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

 Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

 

Chi può fare la richiesta:

 Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

 Cosa fare:

 Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto. Il pagamento comporta l'inammissibilità del ricorso.

 Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

 FacoltativitàLa tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.

Il ricorso, diretto al Prefetto, può essere presentato:

1) all'ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore;

2) direttamente al Prefetto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

3) direttamente al Prefetto tramite posta elettronica certificata purché i ricorsi siano sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato (Circolare Ministero dell’Interno n. 17166 del 11/11/2014). 

 Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

 Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

 Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

 Sottoscrizione del ricorso. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.

 Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

 Rateizzazione. La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. La Prefettura può tuttavia rateizzare per il doppio della violazione.
        ( vedi mod C - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria CS )

 L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).
         ( vedi mod  B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria CS )

 Quando è possibile il ricorso al giudice di pace. È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

 Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

 Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

 Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
    ( vedi mod A fac-simile ricorso GP )

 Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

 Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

 Come si conclude il procedimento del giudice di pace. Il Giudice di pace

 accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

 oppure

 respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

 La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

 Attenzione:

 Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

 In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

 Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di

 Documentazione richiesta:

 Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Organizzazione ufficio

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: depenalizzazione.prefli@pec.interno.it

Riferimenti normativi

Legge 24.11.1981, n. 689
Nuovo Codice della Strada

Ultimo aggiornamento
Venerdì 1 Marzo 2024, ore 09:40
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Modello di richiesta rateizzazione ordinanza 24.5 KB
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Modello richiesta di rateizzazione verbale 26.5 KB
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