Sospensione patente

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione. 

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

 La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.

 Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

 Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

 La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.

 Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

 In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

 Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

2a/1)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

 

 

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art.6

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.

Art.10

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.

Art.86

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista

Art.117

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)

Art.125

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Art.142/9

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h o 60 km/h (i recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)

Art.143

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate

Art. 148

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.

Art.168

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose

Art.176

Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.

Art.179

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.

Art. 213

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.

Art. 214

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Art. 217

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

2a/2) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

 

Articolo

Contenuto della violazione

Art.145

Violare gli obblighi relativi alla precedenza.

Art. 146

Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.

Art.147

Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello

Art.148

Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.

Art.149

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.

Art.150

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.

 Art.172

Mancato uso delle cinture di sicurezza.

 

2a/3)   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

 

Articolo

Contenuto della violazione

Art. 9,9 bis e 9 ter

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.

Art.186

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)

Art.187

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti

Art.189

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

 Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

 Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

 La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

  Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

 La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

 Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

 Cosa fare

 Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224 C.d.S)

 Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

 Cosa fare

 Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Organizzazione ufficio

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: depenalizzazione.prefli@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 16:12