Chi può fare domanda di abilitazione alla vendita di sostanze esplodenti e /o di fochino
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773).
La Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, istituita dall'art.9 del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 e nominata dal Prefetto, è competente nell'accertare la capacità tecnica posseduta per l'esercizio delle seguenti attività:
- fochino - brillamento mine ad innesco manuale e/o elettrico, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- accensione e/o fabbricazione di fuochi d'artificio, ai sensi dell'art. 48 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 101 e 102 del relativo Regolamento di attuazione, ex R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- deposito e minuta vendita di prodotti esplodenti della I, IV e V categoria e/o caricamento cartucce per armi comuni, ai sensi degli artt. 47 e 52, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- deposito, fabbricazione, riparazione e vendita di armi comuni da sparo e/o parti di esse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
LE SESSIONI DI ESAME DI ABILITAZIONE SARANNO PUBBLICATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA PROVA