Nucleo Operativo Tossicodipendenze ( NOT)

N.O.T. Contatti e Informazioni

Riferimenti NOT

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it

NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (N.O.T.)

Responsabile del procedimento: Dott. Michele CAPOZZA
Addetto: Funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Laura Ferri - email: laura1.ferri@interno.it
Funzionario Assistente Sociale Dott.ssa Roberta Bianucci - email: roberta.bianucci@interno.it
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone n.32 - Piano II Palazzo Ducale - Stanza n. 221
Email dell'ufficio:


Telefono:

Il Prefetto delle province di residenza del segnalato è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata tramite raccomandata RR o tramite notifica da parte delle forze dell'ordine presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio condotto da un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, o chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il soggetto, domiciliato in provincia diversa da quella di residenza, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio, a seguito di istanza scritta da inviare al Prefetto del luogo di residenza.

Il colloquio mira a valutare le ragioni della violazione (sulla base di vari elementi quali la natura dello stupefacente sequestrato, eventuali altri precedenti specifici, disponibilità/opportunità di sottoporsi ad esami tossicologici) allo scopo di fornire al Prefetto elementi utili alla definizione del procedimento amministrativo, nonché per stabilire le sanzioni amministrative da applicare al trasgressore e la loro durata (variabile da 1 mese ad 3 anni).

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

1. Nel caso di prima segnalazione , qualora la violazione sia di particolare tenuità e se ricorrano elementi tali da far presumere che il soggetto in futuro si asterrà dal commettere fatti analoghi , il procedimento può essere definito con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti in luogo delle previste sanzioni ( provvedimento noto come ammonizione).

2. In tutti gli altri casi verrà, viceversa, irrogata una sanzione amministrativa, applicabile per un periodo che va da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 anni e consistente in :

• Sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

• Sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

• Sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

• Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Laddove la persona, nel periodo che intercorre tra la contestazione amministrativa ed il colloquio in Prefettura, abbia svolto con esito positivo un programma terapeutico (certificato da una relazione scritta) presso il Servizio Tossicodipendenti competente per zona, questo verrà valutato positivamente in sede di colloquio, ai fini di una graduazione delle sanzioni.

Si informa che la mancata presentazione, senza documentata giustificazione, al colloquio in Prefettura comporta l'irrogazione di una o più delle suindicate sanzioni, in base alla gravità della violazione stessa.

A far data dal 28 febbraio 2006, è entrata in vigore la legge n. 49/06 che, modificando il D.P.R. 309/90, ha introdotto la sanzione accessoria del ritiro della patente per TRENTA GIORNI per colui che, al momento dell'accertamento, abbia la diretta e immediata disponibilità di un veicolo a motore. Qualora la disponibilità sia riferita, invece, ad un ciclomotore è previsto per la stessa durata anche il fermo amministrativo del veicolo stesso.

La patente di guida e/o il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore vengono restituiti dalla Prefettura di residenza al titolare a partire dal TRENTUNESIMO GIORNO decorrente dalla data dell'accertamento. La restituzione dei documenti viene effettuata senza ulteriori formalità; qualora il trentunesimo giorno capiti in una giornata festiva, i documenti sequestrati saranno restituiti il primo giorno lavorativo seguente.

Si specifica che ai sensi della Legge 689/1981 art. 18 il trasgressore può produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, documenti o scritti difensivi al Prefetto.

Il trasgressore, inoltre, può proporre opposizione al Giudice di Pace avverso l'ordinanza con la quale viene convocato per il colloquio entro il termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Allo stesso modo e con gli stessi tempi, l'interessato può fare opposizione al decreto con cui il Prefetto irroga le sanzioni di cui sopra.
Copia del decreto che irroga le sanzioni è inviata anche al Questore per l'eventuale applicazione dei provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica previsti dall'art. 75 bis della legge stessa.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 121 del citato D.P.R., il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dal possesso di sostanze stupefacenti o meno, deve farne segnalazione al Ser. T. competente per territorio.

Tale servizio ha l'obbligo di chiamare la persone segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio - riabilitativo (comma 3 art. 121).

Riferimenti normativi

• D.P.R. 9/10/1990 N. 309/90 modificato con la legge n°49 del 21/02/2006 art. 75, art 75 bis e art. 121

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Luglio 2024, ore 16:29