VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it
ENTI DI CULTO
Addetto: Funzionario istruttore Dott.ssa Paola Dini
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone n. 32 - Piano II - stanza 233
Email dell'ufficio:
Telefono:
Qualsiasi atto o documento da presentare alla Prefettura di Lucca può essere:
- consegnato a mano presso l'Ufficio corrispondenza sito al piano secondo della Prefettura di Lucca - Piazza Napoleone I , aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura di Lucca - Area IV, Piazza Napoleone I, 55100 Lucca;
- trasmesso digitalmente in formato elettronico all'indirizzo P.E.C. della Prefettura di Lucca protocollo.preflu@pec.interno.it , indicando espressamente nell'oggetto " Enti di Culto ".
ATTENZIONE: la trasmissione in formato elettronico di atti pubblici e formati da notaio (anche per estratto) è consentita solo nel caso in cui questi siano firmati digitalmente.
Chi può fare la richiesta
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.
Cosa fare
Domanda (in bollo da € 16,00 ) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
- generalità del rappresentante legale
- natura giuridica dell'Ente
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
1. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
2. Statuto : il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo. Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
- configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
- denominazione e sede;
- fini ed attività dell'ente;
- struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
- norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
- patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
- in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
- norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
- norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
3. Decreto di erezione canonica o di approvazione : se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;
4. Relazione : sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
- numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
- patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
- brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
- le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).
Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero.
5. Atto o contratto : relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione)
6. Prospetti economici : indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente
7. D ichiarazione bancaria o di altro istituto di credito : comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
8. Patrimonio immobiliare : relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione deve essere così integrata:
PARROCCHIE
Documentazione richiesta:
Dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
- circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
- se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se ex conventuale), o in un locale provvisorio;
- sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.
CHIESE
Documentazione richiesta:
Dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
- la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
- che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
- se si tratta di chiesa ex conventuale;
- sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.
Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.
ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO
Documentazione richiesta:
- dichiarazione di assenso della Santa Sede
- attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante;
- attestazione che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
- per le relative "province", che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
- dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Documentazione richiesta:
- decreto di erezione canonica;
- dichiarazione di assenso della Santa Sede;
- attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia. In caso di riconoscimento di "province", dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
- dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
Documentazione richiesta:
- decreto di erezione canonica;
- dichiarazione di assenso della Santa Sede;
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dal verbale dell'organo collegiale);
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).
FONDAZIONI
Documentazione richiesta:
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla delibera dell'organo collegiale);
- dichiarazione dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
NOTA BENE
Qualora avvenga un mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un Ente di culto:
1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
- denominazione e sede;
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
- elenco della documentazione allegata.
2. Assenso all'istanza prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica;
3. Provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento;
4. Delibera degli organi collegiali (ove esistenti);
5. Certificato iscrizione nel registro persone giuridiche;
6. Statuto vigente (lo statuto non è richiesto per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi, Seminari);
7. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Termini del procedimento di riconoscimento per enti di culto cattolico.
Presentazione domanda in bollo, contenente i dati essenziali che connotano l'ente, da parte del rappresentante canonico dell'ente o dall'autorità ecclesiastica competente, con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali (il fine di religione o di culto, presunto iuris et de iure o da accertare ad opera dell'Amministrazione), nonché di quelli specifici, richiesti dalla legge per ciascun tipo di ente. Tale domanda va presentata alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'ente. Le Prefetture - U.T.G., compatibilmente con le difficoltà tecnico-operative, che emergono durante la fase istruttoria sub-procedimentale dalle medesime svolta, provvedono ad emanare un parere, entro i centoventi giorni previsti per le persone giuridiche in generale, come disciplinato dall'art. 1 co. 5 e 6 D.P.R. 361/2000. Segue la trasmissione degli atti al Ministero dell'Interno, contestualmente all'invio di notizia di avvenuta trasmissione direttamente agli interessati. In caso di accoglimento dell'istanza, è emesso decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, di riconoscimento dell'ente, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 222/1985, che individua la natura, la struttura e le finalità dell'ente. Dell'adozione del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è data comunicazione al rappresentante dell'ente e alla autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento. La comunicazione agli interessati viene inviata anche in caso di diniego di riconoscimento. Avverso questo è ammesso ricorso agli organi di giustizia amministrativa. Una volta ottenuto il riconoscimento, l'ente ha l'onere, per il tramite del suo legale rappresentante, di richiedere l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ex art. 7 D.P.R. n. 361/2000, entro quindici giorni dal verificarsi del riconoscimento.
Riferimenti normativi
- Legge 20 maggio 1985, n. 222