Tipologia dell'attività investigativa per la quale si richiede l'autorizzazione in base al combinato disposto degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 5 del d.m. 269/2010:
a) Investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice
( Può essere richiesta solo da chi è già in possesso di una licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. in ambito civile ed abbiano maturato "una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività);
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente (servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al d.m. del 06/10/2009).
b) informazioni commerciali:
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti,
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Nel caso in cui il richiedente la nuova licenza o il possessore di autorizzazione voglia operare con l'ausilio di un investigatore privato o informatore commerciale dipendente quest'ultimi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto,
autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
e) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni
private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, il richiedente dovrà presentare a richiesta dell'Ufficio la seguente documentazione:
1) versamento di una cauzione :
Investigazioni privata: cauzione 20.000,00 €
Informazioni commerciali : cauzione 40.000,00 €
e tabella dei servizi erogati con l'indicazione delle relative tariffe.
La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata.
Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, letta, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).
2) documentazione comprovante l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei collaboratori.
link: https://www1.prefettura.it/lucca/allegati/Download:Allegato_f2_tabella_delle_cauzioni-5839401.htm