RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER GESTIONE ISTITUTI PRIVATI


VICEPREFETTO: Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it

ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

L'Ufficio riceve dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì e venerdì.
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio riceve SOLO IN CASO DI IMPROROGABILE URGENZA E NECESSITA', previo appuntamento.


Addetto: Sig.ra Giuseppina PUGLISI
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone n. 32 - Piano II - Stanza 219
Email dell'ufficio:


Telefono:

  • 0583424470 

     

    COSA FARE

    La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell'Istituto di investigazione privata.

Rilascio della licenza

Rilascio della licenza

Enti o privati che intendono eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività. 

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero dal legale rappresentante, ove trattasi di società.

REQUISITI RICHIESTI

  • Essere cittadini italiani ovvero di Paesi appartenenti all'unione Europea;
  • Possedere la capacità di obbligarsi;
  • Non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misura di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità;
  • Non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall'articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
  • Nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'art. 257-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 153 del 04/08/08, qualora esistenti, non deve essere stata esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'adozione di una misura di prevenzione.
  • Requisiti previsti dall'all. G del d.m. 01/12/2010 N. 269.

link: 

https://www1.prefettura.it/lucca/allegati/Download:Richiesta_rilascio_licenza_attivita_investigativa-5839405.htm 

https://www1.prefettura.it/lucca/allegati/Download:Istituto_investigazione_privata_rilascio_licenza_esercizio_attivita_di_investigazione_autocertificazione-5839404.htm 

https://www1.prefettura.it/lucca/allegati/Download:Allegato_g_requisiti_professionali_minimi-5839402.htm 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Domanda in bollo da € 16,00; 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3) Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi di capacità tecnica del titolare di licenza ai sensi dell'allegato G del d.m. 01/12/2010 N. 269;
4) Progetto organizzativo ai sensi dell'allegato H del d.m. 01/12/2010 N. 269;
5) Due copie, entrambe con firma originale, della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe;
6) Se trattasi di società dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  • copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società;
  • copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto della società;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio nonché il numero della partiva IVA ovvero i relativi certificati;

IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA:

il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato dal numero delle tipologie di attività investigativa per cui viene richiesta la licenza di cui all'art. 5 del d.m. 01/12/2010 n. 269 e relativo allegato F2.

Rinnovo della licenza

L'istanza di prosecuzione dell'attività deve essere presentata a mano o inviata per P.E.C. almeno 60 giorni prima della scadenza .

Prevede una dichiarazione circa l'intendimento di proseguire il servizio per i successivi tre anni, corredata polizza fideiussoria in corso di validità, D.U.R.C. e attestato di frequenza a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone il rinnovo triennale della licenza in eseguito all’esito favorevole degli eventuali ulteriori accertamenti in itinere.

Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza ai sensi del d.m. 269/2010, cioè ove l'istituto di investigazioni/informazioni ha eletto la sede principale.

Approvazione della tabella e delle tariffe e delle operazioni svolte

Tipologia dell'attività investigativa per la quale si richiede l'autorizzazione in base al combinato disposto degli artt. 134 T.U.L.P.S.  e 5 del d.m. 269/2010:

a)     Investigazione privata: 

a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice

( Può essere richiesta solo da chi è già in possesso di una licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. in ambito civile ed abbiano maturato "una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività);

a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente (servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al d.m. del 06/10/2009).

b) informazioni commerciali:
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti,
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

Nel caso in cui il richiedente la nuova licenza o il possessore di autorizzazione voglia operare con l'ausilio di un investigatore privato o informatore commerciale dipendente quest'ultimi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto,
autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

e) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni
private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,

ovvero

aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, il richiedente dovrà presentare a richiesta dell'Ufficio la seguente documentazione:

1) versamento di una cauzione :

Investigazioni privata: cauzione 20.000,00 €

Informazioni commerciali : cauzione 40.000,00 €

e tabella dei servizi erogati con l'indicazione delle relative tariffe.

La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria  autorizzata.

Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, letta, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).

2) documentazione comprovante l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei collaboratori.

 

link: https://www1.prefettura.it/lucca/allegati/Download:Allegato_f2_tabella_delle_cauzioni-5839401.htm 

Requisiti professionali richiesti

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del richiedente la licenza per presentare la richiesta:

Il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza, deve essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

1. a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

  • - Giurisprudenza
  • - Psicologia a Indirizzo Forense
  • - Sociologia
  • - Scienze Politiche
  • - Scienze dell'Investigazione
  • - Economia

      o corsi di laurea equiparati.

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,

2. nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia, è necessario aver svolto attività d'indagine (che deve essere documentata) in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia di provenienza, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni e da non meno di un anno.

L'esperienza presso le Forze di polizia s'intende alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

 

L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) al momento della richiesta deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito,  una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

- Giurisprudenza

- Economia

- Scienze politiche

- Scienze bancarie

o corsi di laurea equiparati;

oppure, in alternativa:

  • essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Cosa deve contenere la domanda :

La domanda, oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica sopra indicati, deve essere corredata da un progetto tecnico-organizzativo, contenere le seguenti indicazioni:

  •  caratteristiche dell'impresa: specificare se l'autorizzazione viene richiesta a titolo individuale - in questo caso indicare l'eventuale denominazione - o in nome e per conto di una società; in caso di istanza in nome e per conto di una società la domanda deve essere prodotta dal rappresentante legale della società e deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo con l'allegato statuto (nell'oggetto sociale deve essere prevista l'attività investigativa per la quale si richiede la licenza), nonché dell'eventuale copia del verbale di assemblea dei soci concernente la nomina del rappresentante legale richiedente la licenza, recante l'attribuzione di ordinaria e straordinaria gestione della società e della documentazione societaria concernete le modifiche societarie avvenute;
  • indicazione se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi e passivi e delle eventuali partecipazioni ad altri istituti investigativi;
  • indicazione della/e tipologia/e di attività investigativa richiesta/e, di cui all'art. 5 del d.m. n. 269/2010;
  • luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 T.U.L.P.S. e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse(allegare planimetrie locali individuati); le sedi dell'attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali. Si rende noto presso i locali destinati all'esercizio dei servizi investigativi non è possibile svolgere nessuna altra attività.
  • il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti e collaboratori elementari, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
  • la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (referenze bancarie, autocertificazione relativa all'assenza di procedure di fallimento o concorsuali);
  • descrizione della dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi di cui si dispone presso i locali indicati (server,computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica, automezzi).

Infine, alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum adeguatamente documentato.

 

L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;

e) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni

commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale

riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

ovvero  nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Cambio di sede dell'Istituto

Il cambio sede d'Istituto dovrà essere autorizzato dalla Prefettura ove risederà la nuova sede legale, pertanto la domanda dovrà essere inoltrata all'Ufficio competente per territorio:

Occorrerà pertanto produrre idonea istanza integrata dal contratto di locazione o di acquisto dell'immobile dove l'Istituto fisserà la suddetta sede, intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 T.U.L.P.S. e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse(allegare planimetrie locali individuati).

Le sedi dell'attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali. 

Si rende noto presso i locali destinati all'esercizio dei servizi investigativi non è possibile svolgere nessuna altra attività.

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 10:13