LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

 

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it

LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI

Addetto: Sig. Andrea ALBERIGI
Orari di ricevimento: Il Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 17:00
Ubicazione dell'Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Via Vittorio Veneto
Telefono:


 

 

L'ufficio riceve il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questa Prefettura, situato a Lucca - Via V. Veneto (accanto all'Autorità di Bacino del fiume Serchio, n. civico 1) 

OPPURE

il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso gli Uffici Amministrativi di questa Prefettura - 2° Piano - Piazza Napoleone n. 32

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.



 

Cosa fare

L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in  Prefettura.

E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito.

N.B. È possibile usufruire del servizio postale, trasmettendo per posta ordinaria o raccomandata la documentazione da legalizzare o apostillare, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana da valere all'estero) e di allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie. Non è invece possibile ottenere la rispedizione tramite corriere, Raccomandata e in generale qualunque forma che comporti per l'Ufficio legalizzazioni operazioni diverse dall'imbucare la busta di ritorno nella cassetta postale .



 

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.



 

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 28/12/2000, n. 445
  • D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
  • Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
  • Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
  • Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Lunedì 19 Agosto 2024, ore 09:38