orfani di guerra ed equiparati

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it

ORFANI DI GUERRA

L'Ufficio riceve dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì e venerdì.
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio riceve SOLO IN CASO DI IMPROROGABILE URGENZA E NECESSITA', previo appuntamento.
Addetto: Sig.ra Eni Bertelli
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone n. 32 - Piano II - stanza 210
Email dell'ufficio:


Telefono:



 

Presso la Prefettura - U.T.G. è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra.


 

Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente    


 

Chi può fare la richiesta


 

I cittadini italiani :


 

  • orfani di genitore deceduto per cause di guerra
  • figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità

Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore



 

Cosa fare


 

Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente


 

L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano  lo status di "Orfano di guerra o persona equipara" 



 

Documentazione richiesta


 

  1. domanda
    (vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra)
    (vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra)
  2. " determinazione " (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore

(vedi il modello di autocertificazione A)


 

Riferimenti normativi


 

  • D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915
  • L. 13 marzo 1958, n. 365
  • L. 585 28 luglio 1971 n. 585

Vedi, anche , L. 26 gennaio 1980, n. 9; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; L. 6 ottobre 1986, n. 656


 

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Lunedì 19 Agosto 2024, ore 09:53