DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it

UFFICIO PATENTI

Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

L'Ufficio Patenti della Prefettura di Lucca riceve SENZA APPUNTAMENTO nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per APPUNTAMENTI nei restanti giorni (martedì, mercoledì e giovedì) oppure per INFORMAZIONI, si prega di contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0583 424410 esclusivamente il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Addetti: Sig.ra Rita Coppola - Sig.ra Giovanna Degli Espositi
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone 32 - Piano II - Stanza 205
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_lucca@interno.it 


Telefono: 0583424410 

Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it 


Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". 

Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA (per carenza dei requisiti morali art. 120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.); 
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.);
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S, con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza di condanna del giudice  art. 224 del C.d.S.).
Revoca

Revoca

DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it


 

UFFICIO PATENTI

Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

L'Ufficio Patenti della Prefettura di Lucca riceve SENZA APPUNTAMENTO nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per APPUNTAMENTI nei restanti giorni (martedì, mercoledì e giovedì) oppure per INFORMAZIONI, si prega di contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0583 424410 esclusivamente il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Addetti: Sig.ra Rita Coppola - Sig.ra Giovanna Degli Espositi
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone 32 - Piano II - Stanza 205
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_lucca@interno.it 


Telefono: 0583424410 

Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it 

 

La patente di guida può essere revocata per:

 

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (es. artt. 86, 128/2, 176/1, 213/8, 214/8, 218/6 C.d.S); 
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

 

  1.   REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

  

Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti dei soggetti che:

 

  • sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o a misura di prevenzione di cui alla legge 1423/56, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, e dalla legge 575/1965, ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo di guida;
  • sono stati condannati con sentenza, anche ex art. 444 c.p.p., divenuta definitiva nell'ultimo triennio, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90.

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

 Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

 

  

  1.  REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA  

 

  •         Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

 

 REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

  Cosa fare

 Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.


 


 

Ritiro

Ritiro

DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it


 

UFFICIO PATENTI

Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

L'Ufficio Patenti della Prefettura di Lucca riceve SENZA APPUNTAMENTO nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per APPUNTAMENTI nei restanti giorni (martedì, mercoledì e giovedì) oppure per INFORMAZIONI, si prega di contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0583 424410 esclusivamente il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Addetti: Sig.ra Rita Coppola - Sig.ra Giovanna Degli Espositi
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone 32 - Piano II - Stanza 205
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_lucca@interno.it 


Telefono: 0583424410 

Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it 


RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ITALIANA SCADUTA DI VALIDITÀ

Il ritiro della patente è previsto nel caso in cui il conducente guidi con patente la cui validità sia scaduta (art. 126 C.d.S.);

Come rientrare in possesso della patente:

L'interessato potrà rientrare in possesso della propria patente, previa esibizione del certificato medico attestante l'idoneità alla guida, recandosi presso l’Ufficio Patenti della Prefettura. 

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA (artt. 135 e 136 C.d.S.)

Il ritiro della patente è previsto nel caso in cui:

  1. il conducente, residente in Italia da oltre un anno, guidi con patente estera;
  2. la patente estera risulti scaduta, a prescindere dall'acquisizione della residenza in Italia;
  3. il conducente, residente in Italia da oltre due anni, è titolare di patente comunitaria con scadenza illimitata.

Come rientrare in possesso della patente

La patente estera ritirata, se convertibile ed in corso di validità, viene inviata dalla Prefettura alla Motorizzazione Civile della provincia di residenza, per la conversione in patente italiana.

Qualora il documento di guida estero non fosse convertibile, o risultasse scaduto, verrà trasmesso al Consolato o all'Ambasciata del paese che lo ha rilasciato.


 

Sospensione

Sospensione 

DIRIGENTE: VICEPREFETTO Dott.ssa Rita REALE
Email: rita.reale@interno.it


 UFFICIO PATENTI

Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

L'Ufficio Patenti della Prefettura di Lucca riceve SENZA APPUNTAMENTO nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Per APPUNTAMENTI nei restanti giorni (martedì, mercoledì e giovedì) oppure per INFORMAZIONI, si prega di contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0583 424410 esclusivamente il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Addetti: Sig.ra Rita Coppola - Sig.ra Giovanna Degli Espositi
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone 32 - Piano II - Stanza 205
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_lucca@interno.it 

Telefono: 0583424410 

Pec: protocollo.preflu@pec.interno.it 


 

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o, in via provvisoria cautelare, nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.


 


Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento del C.d.S.

Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale

Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale

Sospensione della patente per esecuzione provvedimento giudiziale


 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

 

Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni (5 giorni per la trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore + 15 per l'adozione del provvedimento) emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorre nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione: 

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

 

Articolo del C.d.S.

Contenuto della violazione

Art. 6

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.

Art. 10

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell’autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.

Art. 86

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista

Art. 117

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S. (solo per i neopatentati)

Art. 125

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Art. 142/9

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)

Art. 143/12

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate.

Art. 148

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Art. 168

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose.

Art. 176/1 lett. c

Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza.

 Art. 176/1 lett. d

Circolare sulla corsia per la variazione di velocità.

Art. 179

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.

 Art. 186/2 lett. a

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.

 Art. 189/5 lett. a

Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione.

Art. 213

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.

Art. 214

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Art. 217

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.


PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE

Per le violazioni di cui sopra "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso" (art. 218/2 C.d.S.).


 La concessione del permesso di guida, se accordata, non potrà mai più essere richiesta per successivi ritiri di patente.

 

N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.


 

MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità:

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali casi e nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre, per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni 

 

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

  • Articolo

    Contenuto della violazione

    Artt. 9, 9 bis e 9 ter

    Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.

    Art. 186/2
    lett. b

    Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l.

    Art. 186/2
    lett. c

    Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

    Art. 186/7

    Rifiuto di sottoporsi ad alcol test.

    Art. 187/1

    Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti.

    Art. 187/8

    Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare- l'assunzione di stupefacenti.

    Art. 189/1, 6, 7

    Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

    Art. 193/4 bis

    Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

    SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (artt. 222 e 223 C.d.S)

     Quando da una violazione delle norme del Codice della Strada scaturisce un incidente con lesioni alle persone, il Prefetto del luogo della commessa violazione, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino a un massimo di tre anni. 

     SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

    Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.

    COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

    Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dall’Ufficio Patenti della Prefettura, nei giorni di ricevimento del pubblico (lun. e ven. ore 9-12 oppure previo appuntamento). 

    La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

    FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica

    In tali casi, la patente di guida sospesa viene immediatamente trasmessa all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza del trasgressore, per l'emissione, non prima dello scadere del periodo di sospensione, di un duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni della Commissione Medica, ai sensi dell'art 119/5 del C.d.S.
    In tali casi la restituzione della patente avverrà presso gli UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.

     

    Come fare ricorso

    AVVERSO la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 del C.d.S.

    AVVERSO l'ordine di revisione medica disposto per violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. è ammesso esclusivamente, entro 60 gg dalla notifica, ricorso al TAR.

    AVVERSO i provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione di giudicato penale, ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica, opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo della commessa violazione.


     



 

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 13:44
Allegati
File
Allegato Dimensione
permesso_guida.doc 19.5 KB