PERSONE GIURIDICHE

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Michele CAPOZZA
Email: michele.capozza@interno.it

PERSONE GIURIDICHE

L'Ufficio riceve dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì e venerdì.
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio riceve SOLO IN CASO DI IMPROROGABILE URGENZA E NECESSITA', previo appuntamento.
Addetto: Funzionario Amministrativo - Dott.ssa Paola Dini
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone n. 32 - Piano II - stanza 232
Email dell'ufficio:


Telefono:


 

ATTENZIONE: I giorni e gli orari di ricevimento indicati, si intendono definiti PREVIO APPUNTAMENTO.

Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale , acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio .
Per il riconoscimento giuridico degli  enti di culto cattolico , o diversi da quello cattolico, vedi argomenti correlati .
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G.,  per l'approvazione mediante iscrizione , le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo.
Sono, altresì, tenuti anche a comunicare,  per l'iscrizione  sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il  riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle  materie attribuite alla competenza delle regioni  (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione
Le  Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero  , devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche  qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività  , ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Qualsiasi atto o documento da presentare all'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura di Lucca può essere:

1.    consegnato a mano presso l'Ufficio corrispondenza sito al piano secondo  della Prefettura di Lucca  -  Piazza Napoleone I , aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
2.    trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura di Lucca - Ufficio Persone Giuridiche Area IV, Piazza Napoleone I, 55100 Lucca;
3.    trasmesso digitalmente in formato elettronico all'indirizzo P.E.C. della Prefettura di Lucca protocollo.preflu@pec.interno.it, indicando espressamente nell'oggetto "Ufficio Persone Giuridiche". 

ATTENZIONE: la trasmissione in formato elettronico di atti pubblici e formati da notaio (anche per estratto) è consentita solo nel caso in cui questi siano firmati digitalmente.
 
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO:

1) iscrizione nel Registro e acquisto della personalità giuridica
2) approvazione delle modifiche dello statuto
3) rilascio di certificati di vigenza
4) sostituzione degli amministratori, trasferimento di sede e cancellazione dal Registro
5) presa d'atto delle persone giuridiche straniere che operano in Italia o che abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività

  1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO E ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

 A-  Fondazioni e associazioni di nuova costituzione

Fondazioni e Associazioni di nuova costituzione devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante individuato nell'atto costitutivo, la seguente documentazione:

1.    domanda di iscrizione  [vedi modello 1] , sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato) ;
2.    due copie, di cui una autentica in bollo, dell'   atto costitutivo   e dello   Statuto  redatti per atto pubblico in presenza di notaio  , cui allegare  perizia giurata di parte  qualora l'ente sia titolare di beni immobili;
3.    una   relazione illustrativa in merito all'attività   che l'Ente intende svolgere, debitamente sottoscritta  dal legale rappresentante;
4.    una   relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria   dell'Ente (cd. budget di previsione), sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare  certificazione bancaria  comprovante l'esistenza, in capo all'Ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
5.    elenco dei componenti   gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali; in caso di Associazioni, indicare anche il numero dei soci.
6.    gli enti che intendano qualificarsi come  ONLUS   sono tenuti ad allegare copia dell'  istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate  , corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente;

Gli enti che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenuti, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Lucca l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.

Si ricorda infine che il riconoscimento delle   fondazioni istituite per testamento   può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.

B- Associazioni già costituite che intendono chiedere il riconoscimento
Le associazioni non riconosciute, costituite con scrittura privata registrata o con atto pubblico, che in un momento successivo della loro esistenza intendano richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, devono presentare alla Prefettura, per il tramite del legale rappresentante pro-tempore, la seguente documentazione:

1.    domanda di iscrizione  [vedi modello 1], sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in bollo da € 16,00 (sono esenti gli enti ONLUS e di Volontariato);
2.    due copie, di cui una autentica in bollo, del  verbale dell'assemblea straordinaria dell'Ente, redatto in forma di atto pubblico in presenza di notaio , da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, indicando la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, i soggetti nominati a ricoprire le cariche sociali e gli altri requisiti previsti dall'art. 16 del Codice Civile; al verbale dovrà essere allegato   lo Statuto dell'Associazione  ed eventuale perizia giurata di parte, qualora l'ente sia titolare di beni immobili ;
3.    una   relazione illustrativa in merito all'attività   svolta dall'Ente nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
4.    una   relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente  , sottoscritta dal legale rappresentante, cui allegare una  certificazione bancaria  comprovante l'esistenza, in capo all'Ente, di un patrimonio mobiliare;
5.    copia dei   bilanci preventivi e dei conti consuntivi   approvati nell'ultimo triennio o comunque nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
6.    elenco dei componenti   gli organi direttivi dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dai relativi dati anagrafici e codici fiscali, indicando anche il numero dei soci;
7.    le associazioni che intendano qualificarsi come  ONLUS   sono tenute ad allegare copia dell'  istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS presentata all'Agenzia delle Entrate  , corredata da protocollo di deposito e codice fiscale dell'Ente.

Le associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione in qualità di ONLUS sono inoltre tenute, decorsi quaranta giorni dalla presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, a comunicare alla Prefettura di Lucca l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe ONLUS (anche tramite dichiarazione sostitutiva di avvenuta iscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.M.E.F. n. 266 del 18 luglio 2003): in caso contrario, l'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche non potrà perfezionarsi.
 
2) APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO
Ogni modifica dello Statuto deve essere iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche.
 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 D.P.R. 361/2000 e dell'art. 14 del Codice Civile, le modificazioni dello statuto devono essere redatte secondo le modalità e i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica, ovvero per atto pubblico redatto alla presenza di notaio .
Associazioni, Fondazioni e altri enti già iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura possono presentare istanza di approvazione delle modifiche statutarie, per il tramite del legale rappresentante pro tempore, allegando la seguente documentazione:

1.    domanda di approvazione  [vedi modello 2] delle modifiche statutarie, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, in carta libera;
2.    copia autenticata in carta libera del  verbale, redatto per atto pubblico alla presenza di notaio , con cui sono state approvate dall'organo competente le modifiche di cui si richiede l'approvazione, con allegata copia in carta libera del  nuovo statuto;
3.    una  relazione , debitamente sottoscritta dal legale rappresentante , ad oggetto i  motivi   che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie, cui allegare un prospetto articolo per articolo delle modifiche in questione.
4.    copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento di presentazione dell'istanza;
5.    una  relazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente , debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di approvazione delle modifiche;
6.    una  relazione sull'attività complessivamente svolta   nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Si invita ad attenersi scrupolosamente alle indicazione sopra riportate.

ATTENZIONE: gli Enti che godono della qualifica di ONLUS sono tenuti a presentare lo statuto modificato anche all'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.
 
3) RILASCIO DI CERTIFICATI DI VIGENZA
Chiunque può conseguire un certificato di vigenza di un Ente iscritto nel pubblico Registro delle Persone Giuridiche. Il rappresentante legale dell'Ente può sempre autocertificare l'iscrizione [vedi modello 3] nel Registro su richiesta di altre Amministrazioni Pubbliche o di Aziende che erogano pubblici servizi.
Dal certificato risultano denominazione e sede legale, numero di iscrizione nel Registro, nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante.
L'interessato può presentare istanza di rilascio del certificato inviando il relativo modello (vedi modello 4) tramite e-mail all'indirizzo protocollo.preflu@pec.interno.it.
L'istanza deve essere accompagnata da una marca da bollo da € 16,00 da consegnare all'atto del ritiro del certificato; inoltre, per ciascun certificato rilasciato sarà esatta una marca da bollo di pari importo. Sono salve le esenzioni per ONLUS ed Enti di Volontariato.

La consegna dei certificati avviene previo appuntamento.

4) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI,
TRASFERIMENTO DI SEDE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

A- Sostituzione degli amministratori
Al fine di conseguire l'iscrizione nel Registro dei componenti degli organi direttivi dell'Ente, è necessario presentare domanda alla Prefettura producendo,  in alternativa  :

1.    estratto notarile del verbale di nomina  , con allegato elenco dei componenti nominati, completo di dati anagrafici e codici fiscali, oppure;
2.    copia in originale del verbale di nomina  , sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'organo, con allegato copia dei documenti di identità dei sottoscrittori ed elenco dei componenti nominati, completo di dati anagrafici e codici fiscali.

B- Trasferimento di sede
Nel caso in cui in Statuto sia indicato l'indirizzo esatto ove l'Ente ha sede legale (Comune, via e numero civico), per conseguire la variazione di tale indirizzo occorre vera e propria modifica statutaria: a tal fine, occorre presentare idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata  copia autenticata in carta libera dell'atto pubblico redatto da notaio  da cui risulti la variazione della sede legale dell'Ente in Statuto.
Nel caso in cui in statuto sia indicato solo il Comune ove l'Ente ha sede legale e il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale del medesimo Comune, occorre produrre idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con allegato  estratto notarile  del verbale dell'organo che ha deliberato la modifica.
In caso di trasferimento della sede legale dell'Ente verso altra provincia di destinazione, è necessario presentare alla Prefettura in cui si trasferisce l'ente la documentazione necessaria per l'approvazione di una vera e propria modifica statutaria.

Nel caso in cui la sede sia trasferita nella Provincia di Lucca da altra provincia di provenienza, l'Ente è tenuto a presente alla Prefettura di Lucca tutta la documentazione richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie.

L'istituzione di sedi secondarie va comunicata alla Prefettura con nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

C- Cancellazione dal Registro
Al fine di conseguire la cancellazione dal Registro a seguito di scioglimento dell'Ente, è necessario chiedere l'iscrizione dell'avvio della procedura di liquidazione presentando la seguente documentazione:

1.  estratto notarile del verbale dell'Organo statutario che ha deliberato lo scioglimento;
2. dati anagrafici, codice fiscale e recapiti telefonici, mail e P.E.C. del liquidatore, nel caso in cui l'ente abbia proceduto alla relativa nomina.

 Si ricorda che il procedimento di scioglimento è regolato dagli artt. 11 e ss. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
 
5) PRESA D'ATTO DELLE PERSONE GIURIDICHE STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA  O CHE ABBIANO IN ITALIA LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE  O L'OGGETTO PRINCIPALE DELLA LORO ATTIVITÀ
Il legale rappresentate dell'Ente è tenuto a presentare alla Prefettura di Lucca la seguente documentazione:


1.  istanza di iscrizione in bollo da € 16,00 debitamente sottoscritta;
2.  atto costitutivo dell'ente straniero;
3.  delibera dell'Ente straniero relativa all'apertura della sede operativa in Italia e alla nomina del rappresentante legale in Italia;
4.  certificazione comprovante lo stato di persone giuridica rilasciato dall'autorità competente dello stato straniero di provenienza dell'Ente.

Tutti i documenti formati all'estero e da presentarsi ad una Pubblica Amministrazione italiana devono essere debitamente legalizzati e muniti di traduzione in italiano anch'essa legalizzata.

 

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 10/02/2000, n. 361
  • Codice Civile: articoli da 14 a 35
  • L. 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni
  • D.P.R. 04/12/1997, n. 460
Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Lunedì 19 Agosto 2024, ore 09:32