Dirigente dell'Area: Dott.ssa Rita Reale
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone
Orari di ricevimento: previo appuntamento

L'Ufficio riceve dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì e venerdì. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio riceve solo in caso di improrogabile urgenza e necessità, previo appuntamento.

Addetto: Dott. Carlo Pierotti
Pec dell'ufficio: protocollo.preflu@pec.interno.it 
Telefono: 0583424451

 

Possono accedere al Fondo per ottenere un indennizzo (art. 11 - legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche) le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, del reato di caporalato (art. 603-bis - codice penale), ad eccezione dei reati di percosse e lesione personale (artt. 581 e 582 - codice penale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti.

Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli importi degli indennizzi di cui al Decreto interministeriale del 31 agosto 2017  nelle misure di:

  • euro 50 mila , in favore degli eredi, per il delitto di omicidio ;
  • euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva ;
  • euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale , salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
  • euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
  • euro 25 mila per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).

Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, l'indennizzo è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, solo per spese mediche e assistenziali documentate.

Sulle istanze delibera il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

Come inoltrare la domanda

La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui risiede il richiedente entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei  confronti  del  coniuge  anche  legalmente  separato  o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione è cessata, o di chi é o é' stato legato da  relazione  affettiva  e stabile convivenza) ;

Presupposti e requisiti:

  • aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico;
  • non aver concorso , anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • non aver già percepito , per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati, somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale. In caso di somme percepite in misura inferiore occorre dichiararne l'importo, che verrà decurtato dall'indennizzo.    

 Ai sensi dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, possono accedere al previsto Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale.

L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i reati di violenza sessuale e di omicidio, in tal caso l'indennizzo è comunque elargito, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

L'importo dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge citata è stato determinato per le diverse ipotesi dal  Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017 

Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli importi.

                                                                    

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  1. a) copia della sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;  
  2. b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità; ((oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del  coniuge  anche  legalmente  separato  o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione è cessata, o di chi é o é' stato legato da  relazione  affettiva  e stabile convivenza)) ;
  3. c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:

che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);

che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni  di cui all'art. 11 L. 122/16 e relativo Decreto interministeriale del 31/8/2017, a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) ed e bis) Legge 7 luglio 2016, n. 122); in caso di percezione di somme di importo inferiore a quello previsto, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per la differenza;

  1. d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie
  2. e) certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Vittime dei reati intenzionali violenti

Legge 7 luglio 2016 n. 122 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2015-2016

Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017   Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Legge 20 novembre 2017 n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2017

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Decreto interministeriale del 22 novembre 2019 (pubblicato il 23 gennaio 2020)  Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti

Decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (Articolo 2)  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno  

D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 Trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo.


 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 12:09
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