Dirigente dell'Area: Dott.ssa Rita Reale
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Napoleone
Orari di ricevimento: previo appuntamento

L'Ufficio riceve dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì e venerdì. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio riceve solo in caso di improrogabile urgenza e necessità, previo appuntamento.
 

Addetto: Dott. Carlo Pierotti
Pec dell'ufficio: protocollo.preflu@pec.interno.it 
Telefono: 0583424451 


Tra gli strumenti per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

-per essere stati costretti ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione;

-in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Chi può fare la richiesta:  

la richiesta può essere effettuata, per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo:

  • dalla persona che ha assunto la veste di parte offesa;
  • dal soggetto esercente un'attività economica e/o professionale e/o appartenente ad associazioni di solidarietà.

L'elargizione è altresì concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività, anche ai soggetti diversi da quello indicato nel punto precedente, i quali, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, abbiano subìto lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Nel caso in cui, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdano la vita, l'elargizione è concessa ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza, nel seguente ordine: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento, a carico della persona.

Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

I beneficiari dell'elargizione, entro 12 mesi dall'acquisizione del beneficio, devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.


Requisiti per l'elargizione del fondo:

La domanda deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegua ad un delitto commesso per finalità estorsive.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia

I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiari di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Condizioni per la concessione del fondo:

La concessione del fondo è deliberata dal Comitato di solidarietà con successivo decreto commissariale.

  1. L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

    non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;

    non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;

    non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;

    abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui è a conoscenza;

  2. l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia stato condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale;
  3. l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990. 

     

    Tipologia del danno:

le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.

Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, vengono ristorati il danno successivo alla denuncia e quelli relativi a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei 6 mesi precedenti la denuncia.

Gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali e, se esercenti attività economica, anche del danno da mancato guadagno.

Escludendo i casi sopra citati, beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili i seguenti soggetti superstiti: coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle, convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento, a carico della persona

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione dell'elargizione è prevista la sospensione o la proroga - fino a un massimo di 24 mesi:

-dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;

-dei termini di prescrizione e decadenza nonché per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari;

-dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali.

Ai suddetti fini è necessario che il termine da sospendere o prorogare ricada entro un anno dalla data dell'evento lesivo. L'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 20 L.44/99 deve essere inoltrata all'Autorità Giudiziaria titolare del procedimento penale - competente al rilascio del provvedimento di sospensione - per il tramite della Prefettura di competenza, allegando idonea documentazione attestante le procedure esecutive di cui si chiede la sospensione.

Cosa fare:

La domanda di concessione dell'elargizione deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto, nel termine di cinque anni dalla data della denuncia o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell'inizio delle indagini. Il richiedente può avanzare istanza per l'intero importo o la provvisionale fino alla misura massima del 70% dell'importo.


La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale - "STEP" per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura.


Il portale provvede ad informare il richiedente sullo stato di avanzamento dell'istruttoria
avviata.


Il portale è raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo:

https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it/siteminderagent/forms/step1- 
 

Documentazione richiesta:

  l'istanza deve contenere:

  • le generalità dell'istante
  • il tipo di beneficio richiesto
  • la data di presentazione della denuncia
  • copia della denuncia
  • certificato medico (in caso di richiesta di lesioni personali)
  • la determinazione del danno
  • la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 455/99.

Revoca dell'elargizione:

  la concessione dell'elargizione è revocata:

1) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte,

2) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima,

3) se la condizione che la vittima non abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permanga nel triennio successivo al decreto di concessione
Ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3) .

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito del Ministero dell'Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. n. 455/1999
  • Legge n. 44/1999
  • D.P.R. n. 60/2014
  • Legge n. 132/2018
  • Legge n. 112/2023
Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 12:55