Dal 10 marzo 2012 è in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione di un Accordo di Integrazione tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta. Tale accordo prevede la stipula di un patto di reciproco impegno da parte dello Stato, che fornisce gli strumenti della lingua, della culturali e dei principi generali della costituzione italiana, e da parte del cittadino straniero con l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione che avrà una durata da uno a due anni durante i quali lo straniero acquisirà un numero di crediti (almeno 30) che consentirà il regolare rinnovo del permesso di soggiorno e quindi l’ulteriore permanenza sul territorio italiano. Qualora, però, i crediti dovessero essere decurtati, dagli iniziali sedici che vengono attribuiti in sede di stipula dell’Accordo, a seguito della commissione di reati o gravi violazioni della legge, lo straniero potrà vedere revocato il suo permesso.




ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO
SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE SULLA VITA CIVILE IN ITALIA
a cura della Prefettura-UTG di Macerata
a norma dell’Art. 3 del DPR 179/2011.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Aprile 2024, ore 15:24