Nei  confronti delle  vittime di reati intenzionali violenti  è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).

Sono in vigore, dal 24 gennaio 2020 i nuovi valori di indennizzo previsti dallo Stato per le vittime di reati intenzionali violenti:

con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n.18 del 23 gennaio 2020) lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell'attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime, recepite con la firma della convenzione di Istanbul (consiglio d'Europa).

I nuovi importi sono:

euro 50 mila per il reato di omicidio;

euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;

euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);

euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);

euro 25 mila per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, codice penale).

Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, di una ulteriore somma per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, un indennizzo solo per spese mediche e assistenziali documentate.

Pubblicato in G.U. il decreto interministeriale con i valori di adeguamento: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/20200123_018_13.pdf

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • gli aventi diritto in caso di morte;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:

  1. che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  2. che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

L'indennizzo spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 ma, in questo caso, la domanda di concessione dell'indennizzo deve essere presentata a pena di decadenza entro l'11/4/2017 (art. 6, commi 2 e 3, L. 20 novembre 2017, n. 167).

Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60

L. 7 luglio 2016, n. 122

d.m. 31 agosto 2017  

_________

ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE

PRESUPPOSTI, REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO

Dal 16 luglio 2020 è in vigore il regolamento ( decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale -Serie Generale n. 164 del 1 luglio 2020) che rende operative le norme che prevedono benefici in favore degli orfani di crimini domestici e della violenza di genere e delle famiglie affidatarie.

Destinatari

Hanno diritto di accedere al Fondo gli orfani di crimini domestici e violenza di genere minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1 gennaio 2020.

Benefici previsti

AVVISO BORSE DI STUDIO in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n.5.1 c.p. ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c.p.
 

Anni 2024 - 2025: fino al 28 febbraio 2025 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza per ottenere l'erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sopra indicata per l'anno scolastico/accademico 2024/25
 

L'importo è quantificato come segue:

euro 700,00 per la scuola primaria;

euro 1000,00 per la scuola secondaria di 1 grado;

euro 1.800,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

euro 2.500,00 per gli studi universitari.

L'istanza dovrà essere corredata da

  • - certificato di iscrizione a scuola per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione occorre anche la produzione di una attestazione inerente il superamento di almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo. In entrambi i casi è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455.
  • - Documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell'art.2 del decreto 21 maggio 2020, n. 71.
  • - Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione attestante la non autosufficienza economica.

Lavoro

È possibile richiedere di accedere al Fondo per iniziative di formazione lavoro organizzate dalle regioni dal 1 gennaio 2020, cui verrà direttamente erogato il beneficio.

È inoltre possibile per i datori di lavoro accedere al Fondo per ottenere un beneficio pari al 50% dei contributi versati per l'assunzione, dal 1 gennaio 2020, di un orfano destinatario dei benefici previsti dal regolamento, per un periodo massimo di 36 mesi, inoltrando la domanda all'INPS.

Salute

È possibile richiedere un rimborso delle documentate spese medico assistenziali sostenute negli anni 2018-2019 e 2020 inoltrando la relativa domanda per il tramite della prefettura di residenza dell'orfano, secondo il modello di domanda.

Famiglie affidatarie

I tutori degli orfani minorenni alla data del 1 gennaio 2020 hanno la possibilità di richiedere un contributo di 300 euro al mese a decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo il modello di domanda.

I benefici sono cumulabili tra di loro.

ALLEGATI DA SCARICARE:

Mod. 1 istanza famiglie affidatarie

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/istanze_famiglie_affidatarie.pdf

Mod. 2 istanza spese di salute

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/domanda_spese_mediche_orfani.pdf

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Venerdì 13 Settembre 2024, ore 15:07
Allegati
File
Allegato Dimensione
borse-di-studio-2024-2025.pdf 103.48 KB