In data 4 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 che ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e custodia dei veicoli.

In caso di fermo o sequestro amministrativo, il proprietario o il conducente o altro obbligato in solido devono sempre assumere la custodia del veicolo.

Nel caso in cui il proprietario, il conducente o altro obbligato in solido rifiutino od omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso una depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente).

L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.

Si avvisa che ai sensi dell'articolo 213 comma 5 del C.d.S., qualora l'autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano ad assumere la custodia del veicolo sequestrato entro 5 giorni a far data dalla relativa pubblicazione, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente R.T.I. F.lli Coppolino di Coppolino A. & C. snc, anche ai soli fini della rottamazione.

Ai fini dell'assunzione della giudiziale custodia, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente all'Organo Accertatore.

Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 27 Settembre 2024, ore 13:06
Allegati