Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".

Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  1. REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 03.08.1988 n. 327 e dalla legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.
Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

 

  1. REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art. 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
    La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
    Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
    L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).
  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
    Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

  1. REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  1. RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (art. 126 C.d.S.)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura-U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura-U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

  1. RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

 

Riferimenti normativi

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
Sospensione

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  1. SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S..
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.
In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto. Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente. La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

 

  1. SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del C.d.S., a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.
Entro 20 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2), è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

 

  1. SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 12:19