Procedura per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare e registrazione primo ingresso.

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare da parte di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'Immigrazione).

Il ricongiungimento è consentito ai familiari stranieri in possesso di apposito visto di ingresso rilasciato dall'Ambasciata italiana del paese di origine.

Per ottenere il visto di ingresso il cittadino straniero residente in Italia presenta alla Prefettura competente per residenza per il tramite del Portale Ali la documentazione richiesta, ed attraverso questa l'Ambasciata concede al cittadino straniero il visto d'ingresso per motivi di famiglia.

La procedura di ricongiungimento familiare si articola, dunque, in due fasi :

  • La prima fase, in capo l'Ufficio preposto al ricongiungimento familiare presso la Prefettura, prevede la verifica dei requisiti oggettivi e dell'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento. 
  • La seconda fase, in capo alla Rappresentanza Consolare e strettamente connessa alla prima, prevede la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso.

Dopo aver ottenuto il visto, il cittadino straniero può entrare in Italia e, entro 8 giorni lavorativi, deve richiedere un appuntamento alla Prefettura per completare la procedura di primo ingresso tramite sempre il Portale Ali. La Prefettura rilascerà una ricevuta per il ritiro del Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura. 

Qualora non fosse possibile collegarsi al Portale Ali la prenotazione dell'appuntamento in Prefettura per registrare il primo ingresso potrà essere effettuata collegandosi alla Procedura Appuntamenti URP

Una volta connessi di dovrà : 

  • Scegliere il servizio "Registrazione primo ingresso e accordo di integrazione";
  • Scegliere il giorno e l'orario disponibili;
  • Compilare i campi obbligatori;
  • Stampare la ricevuta, arrivata sulla propria mail, come conferma dell'appuntamento.

 

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare

Possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri residenti in Italia, titolari di Carta di Soggiorno UE (D. Lgs. 30/2007), Carta Blu Ue, Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , oppure Permesso di Soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per:

  • asilo
  • protezione sussidiaria
  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • motivi familiari
  • motivi religiosi
  • permesso di Soggiorno ICT (indipendentemente dalla durata)
  • ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)
  • studio Familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento
  • Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari:
  • coniuge , oppure partner a cui si risulti legati da Unione Civile, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
  • figli minori , anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
  • minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli
  • figli maggiorenni a carico , qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%)
  • genitori a carico , qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultra-sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati problemi di salute. L'ingresso per ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante in Italia è consentito, inoltre, al genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento.Il cittadino straniero interessato a richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

Requisiti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

  • Non è consentito il ricongiungimento del coniuge e del genitore se questi è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
  • Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte del genitore già presente sul territorio nazionale.
  • di un alloggio idoneo e conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente
  • di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. (vedi tabella) Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, che deve essere opportunamente documentato.  

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'ANNO 2023

RICONGIUNGIMENTO Reddito Annuo      
 1 familiare 9.813,76
2 familiari 13.085,02
3 familiari 16.356,27
4 familiari 19.627,27
5 familiari 22.898,78
RICONGIUNGIMENTO CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI Reddito Annuo    
 Richiesta di 2/3/4/5... minori 14 anni                                          13.085,02
   
 Richiesta di 1 minore 14 anni + 1 adulto 13.085,02
 Richiesta di 1 minore 14 anni + 2 adulti 16.356,27
 Richiesta di 1 minore 14 anni + 3 adulti 19.627,27
 Richiesta di 1 minore 14 anni + 4 adulti 22.898,78
   
Richiesta di 2/3/4/5 minori di 14 anni + 1 adulto                                                      16.356,27
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 2 adulti                                                               19.627,27
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 3 adulti                                                      22.898,78
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 4 adulti                                                               26.170,03
  • di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, nel caso di ricongiungimento con genitore ultra-sessantacinquenne.

Ai titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione dei sopracitati requisiti di alloggio e reddito.

 

Modalità di inoltro delle domande

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata di tutta la documentazione richiesta, può essere inoltrata esclusivamente mediante procedura informatizzata, attraverso il Portale Ali.

 

Fase istruttoria e conclusione del procedimento

l'Ufficio preposto al ricongiungimento familiare presso questa Prefettura, scaricata l'istanza e la documentazione trasmessa telematicamente, procede alla verifica, per il tramite della Questura, dell'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, che comporterebbero il rigetto dell'istanza presentata.

Ottenuto il parere positivo da parte della Questura, le domande di ricongiungimento familiare vengono esaminate, in ordine cronologico di arrivo.

Si avvisa che tutte le comunicazioni saranno visibili e consultabili esclusivamente sulla propria area riservata del portale servizi del Ministero dell'Interno, sezione comunicazioni. Sarà possibile prenderne visione, assieme a tutte le altre informazioni relative alla domanda di ricongiungimento familiare, accedendo, tramite credenziali SPID utilizzate al momento della domanda, all'area riservata del Portale Ali.

L'interessato dovrà produrre documentazione sufficiente a valutare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'Art. 29 Comma 3 lettera a) e b) del D. Lg. 286/98, di alloggio e reddito.

 

In caso di documentazione incompleta e/o non conforme

Nell'ipotesi in cui la documentazione allegata alla domanda di ricongiungimento risulti carente o non siano pienamente soddisfatti tutti i requisiti richiesti, all'interessato viene notificato, sul portale ALI, un preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Nel preavviso di rigetto verrà indicata la data di convocazione allo Sportello: in quella occasione, occorrerà presentare sia la documentazione volta ad integrare e a superare i motivi ostativi comunicati nel preavviso, sia la documentazione, in originale, prodotta in sede di presentazione dell'istanza e necessaria al rilascio del nulla osta.

Si sottolinea che documentazione richiesta dovrà essere esclusivamente consegnata in cartaceo allo Sportello, e che - salvo apposite richieste formulate da questo Ufficio - non verrà presa in considerazione quella inviata per posta elettronica.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui nel giorno e all'orario indicato nella comunicazione non dovessero essere presentati tutti i documenti richiesti, si procederà al rigetto dell'istanza.

In caso di documentazione integrativa completa e conforme

In caso di documentazione completa e conforme, il nulla osta da parte dell'Ufficio preposto al ricongiungimento familiare sarà inviato telematicamente all'Ambasciata competente e contestualmente visibile sul Portale Ali, sezione comunicazioni.

Adempimenti successivi al rilascio del nulla osta

Si avvisa che la comunicazione del rilascio del Nulla Osta avverrà esclusivamente sul Portale Ali

Il nulla osta ha validità 6 mesi dalla data di invio telematico. Tale termine non potrà essere prorogato e allo scadere dello stesso non verrà rinnovato.

Entro 6 mesi dalla data del rilascio del nulla osta si dovrà prenotare un appuntamento presso l'ambasciata (o il consolato) competente, per ri chiedere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Sarà necessario, in tale sede, fornire i documenti a dimostrazione del legame di parentela. Dopo le opportune valutazioni, l'Autorità competente rilascerà un visto con validità di 12mesi . I familiari da ricongiungere avranno quindi 12 mesi di tempo per l'ingresso in Italia.

Entro 48 ore dall'ingresso in Italia dei familiari ricongiunti , il richiedente , o colui che ospita, dovrà presentare la dichiarazione di ospitalità all'autorità di Pubblica Sicurezza competente (Questura, Commissariato o Comune).

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia dei familiari ricongiunti, (fa fede il timbro sul passaporto) il richiedente dovrà prenotare un appuntamento sul portale ALI, sez. Prendere appuntamento", accedendo con le credenziali SPID utilizzate al momento della presentazione dell'istanza.

F.A.Q.

A chi deve essere inoltrata la richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare?

La richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare deve essere inoltrata telematicamente alla Prefettura della provincia in cui il richiedente ha la residenza, al seguente link:

            https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

 

Come vengono esaminate le domande?

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

 

Quante marche da bollo servono per fare la richiesta di ricongiungimento familiare?

La domanda di ricongiungimento familiare necessita di n. 1 marca da bollo da euro 16,00.

 

Nel caso di cittadini non comunitari, quali documenti di identità devo caricare?

Il documento di identità richiesto per i cittadini non comunitari è il Permesso di Soggiorno in corso di validità o la documentazione comprovante lo stato di rinnovo.

Il documento va caricato alla voce generica "Documento di Identità", poiché l'applicativo dello 'Sportello Unico Immigrazione - SPI' non ha una voce specifica relativa a "Permesso di Soggiorno".

 

Quanti familiari posso ricongiungere con una sola pratica?

Il numero dei familiari che si possono ricongiungere con un'unica pratica è pari a 5. e per ricongiungerne di ulteriori predisporre una seconda pratica.

La Prefettura terrà conto della documentazione originale da produrre in un unica copia, che verrà, pertanto, utilizzata per entrambe le pratiche.

 

Se si vogliono ricongiungere da due a più familiari di età inferiore ai 14 anni, qual è il reddito richiesto?

Per il ricongiungimento di due o più familiari di età inferiore agli anni quattordici, si chiede di fare riferimento alla seguente tabella:
 

Se si vogliono ricongiungere da due a più familiari con meno di 14 anni, è necessario presentare l'idoneità alloggiava?

Per il ricongiungimento di due o più familiari di età inferiore agli anni quattordici l'idoneità alloggiativa deve essere presentata.

Non è, invece, necessario comprovare la convivenza con il richiedente, per cui è possibile utilizzare l'indirizzo di una locazione diversa rispetto a quello del richiedente.

 

Se i familiari che si vogliono ricongiungere non verranno ospitati nell'alloggio in cui vive il richiedente, ma presso un'abitazione terza, che cosa devo fare in merito al requisito dell'abitazione?

Come previsto dal decreto legislativo, anche per l'abitazione in cui saranno ospitati i ricongiunti è necessario allegare tutta la documentazione comprovante la titolarità e idoneità:

  1. Contratto di locazione registrato all'agenzia delle entrate e/o contratto di compravendita
  2. Modello S2 compilato a nome di ogni proprietario e di ogni conduttore con annessa copia firmata del documento di identità di ognuno (Permesso di soggiorno in caso di cittadini non comunitari)
  3. Certificazione di idoneità alloggiativa (se necessaria)
  4. Certificazione di Stato di Famiglia delle persone residenti nell'alloggio predisposto ad accogliere i familiari ricongiunti.

Come devo comportarmi in caso di decesso del proprietario di casa?

Il decesso del proprietario di casa deve essere comprovato, attraverso la trasmissione di copia del certificato di decesso e del relativo certificato di successione dell'immobile.

 

Come si possono integrare i redditi per dimostrare il requisito economico?

I redditi possono essere integrati solo da familiari conviventi fino al secondo grado di parentela (genitori, coniugi, figli, fratelli), con i quali deve essere documentato il legame di parentela (Certificato di Matrimonio o Unione Civile, Certificato di Parentela, Certificato di Nascita, altro).

Il familiare che intende integrare il reddito dovrà allegare alla domanda gli stessi documenti relativi alla condizione lavorativa e al reddito previsti dalla normativa per il richiedente (si veda elenco documenti da allegare alla domanda).

 

Come devo comportarmi se non riesco ad avere i modelli S2 e/o S3 in originale?

La Prefettura non accetta che il modello S2 venga trasmesso in copia.

Il modello S3, invece, viene accettato in copia solo se viene provato che il datore di lavoro vive fuori provincia o all'estero.

In questo caso, la copia del modello S3 deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, indicando nell' oggetto dell' email il codice identificativo della pratica per la quale viene trasmessa (ME140___ ).

 

Che cosa devo fare nel caso riceva la notifica di un preavviso di rigetto istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., relativo a documenti mancanti?

Nel caso in cui si riceva un preavviso di rigetto dell'istanza relativo a documenti mancanti, è necessario prendere visione della comunicazione presente sul portale ALI.

Nel preavviso di rigetto verrà indicata la data di convocazione allo Sportello: in quella occasione, occorrerà presentare sia la documentazione volta ad integrare e a superare i motivi ostativi comunicati nel preavviso, sia la documentazione, in originale, prodotta in sede di presentazione dell'istanza e necessaria al rilascio del nulla osta, pena il rigetto immediato dell'istanza.

 

Dove si può scaricare la comunicazione del nulla osta?

In caso di documentazione completa e conforme, il nulla osta da parte dello S.U.I. sarà inviato telematicamente all'Ambasciata competente e contestualmente visibile sul Portale Ali, sezione comunicazioni.

 

Qual è la durata del nulla osta?

Il nulla osta avrà una durata di 6 mesi a partire dalla data di invio telematico alla rappresentanza diplomatica di riferimento.

Allegati
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Elenco documenti da allegare all'istanza 96.69 KB
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Modello S1 (alloggio minori di 14 anni) 215.89 KB
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Modello S2 (alloggio) 217.31 KB
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Modello autocertificazione stato di famiglia 185.64 KB
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Modello autocertificazione monogamia 173.29 KB
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 09:07