Nelle ipotesi di violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 386/1990 - rispettivamente,  emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (o a vuoto) ,  che costituiscono illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie - la Prefettura riceve, ai sensi dell'art. 8bis della citata legge, rapporto di accertamento dal pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale) o informativa dall'istituto trattario che ha levato il protesto.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione del rapporto o dell'informativa, il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno provvede alla notifica degli estremi della violazione ai soggetti interessati (il traente che ha emesso l'assegno e l'obbligato in solido), trasmettendo apposito verbale di contestazione (se l'interessato risiede all'estero, il termine per la notifica é di 360 giorni)

Il destinatario della contestazione, entro 30 giorni dalla notifica, può inviare alla Prefettura - mediante una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmo@pec.interno.it  -  scritti  eventuali scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

Valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, la Prefettura può emettere, in caso di accoglimento, un'ordinanza di archiviazione del procedimento o, in caso di non accoglimento, un'ordinanza-ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria (graduata in relazione alla gravità dell'illecito), comprensiva delle spese, associata all'eventuale irrogazione di  sanzione accessoria.

Nella sola ipotesi prevista dall'art. 2  della L. n. 386/1990 ( emissione di assegno senza provvista ), le sanzioni non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Il pagamento può essere fatto nelle mani del portatore del titolo o presso l'istituto trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero, ancora, presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente,

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente all'istituto trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Si applicano, per quanto non previsto dall'art. 8bis della L. n. 386/1990, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Dirigente:  dr.ssa Michela ATZORI

 

Funzionari addetti : Dott. Giovanni Cosimo LAMPITELLI

Addetti : Sig. Alfredo BARALDI


L e relazioni con il cittadino  seguono i canoni del Codice dell'Amministrazione Digitale

L'Ufficio riceve il pubblico in via del tutto residuale rispetto all'interlocuzione ed esclusivamente su appuntamento.

Per  rivolgere un'istanza, inviare documentazione o richiedere un eventuale appuntamento, occorre inviare una e-mail, indirizzata all'Area III della Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmo@pec.interno.it .

Si rammenta che telefonicamente non possono essere rilasciate informazioni sullo stato dei singoli procedimenti in quanto, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, non risulta possibile l'identificazione esatta e certa dell'interlocutore telefonico

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

Che cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso avanti il   Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A   fac-simile di ricorso)

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare, mediante una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmo@pec.interno.it , al Prefetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento una richiesta di ammissione al pagamento rateizzato  (da un minimo di 3 ad un massimo di 30 rate mensili)della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990 n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Febbraio 2024, ore 09:01
Allegati
File
Allegato Dimensione
modello A fac-simile ricorso 21 KB