Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni). 

In caso di mancato o errato pagamento e di mancata presentazione di ricorso (al Prefetto o avanti il Giudice di Pace) nei termini di legge, la Prefettura provvede all'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni amministrative (Codice della Strada, Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia etc.), contestate con verbali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei carabinieri Forestali, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, delle Capitanerie di Porto, della Polizia Penitenziaria, dell'ANAS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzioni/Ispettorati Provinciali del Lavoro.

I procedimenti afferenti ai ruoli esattoriali  relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni accertate con verbale di una Polizia Municipale sono, invece, di competenza di quest'ultima, cui pertanto occorre rivolgersi

Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

ATTENZIONE:Per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Dirigente: dr.ssa Michela ATZORI

Responsabili del procedimento: Dr. Giovanni Cosimo LAMPITELLI

Addetti :

I rapporti della Prefettura con il cittadino seguono i canoni del Codice dell'Amministrazione Digitale attraverso la posta elettronica.

In via del tutto eventuale e residuale rispetto all'interlocuzione digitale, l'Ufficio riceve esclusivamente su appuntamento.

Per rivolgere una domanda o per richiedere un appuntamento, occorre inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmo@pec.interno.it  e NON corrispondenza in formato cartaceo.

Si rammenta che telefonicamente non possono essere rilasciate informazioni sullo stato dei singoli procedimenti in quanto, in attuazione  delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, non risulta possibile l'identificazione esatta e certa dell'interlocutore telefonico.

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere alla Prefettura lo sgravio della cartella esattoriale nei casi di sanzioni conseguenti a verbali redatti dagli organi statali sopra elencati.

La richiesta, corredata da una copia della cartella impugnata da cui risulti la data della notifica e tutta la documentazione a sostegno delle ragioni rappresentate, deve avvenire mediante invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmo@pec.interno.it

RICORSO AVVERSO UNA CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO

Il contribuente che intende contestare una cartella esattoriale di pagamento deve proporre opposizione avanti il Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €.15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso una copia della cartella esattoriale  da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 Codice Procedura Civile).


Nelle opposizioni avanti al Tribunale è sempre necessario avvalersi di un avvocato.

Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

 

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981 n. 689.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Febbraio 2024, ore 09:27
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