La patente di guida può essere revocata:
- per carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- per violazione a norme di comportamento al codice della strada
- a seguito di sentenza di condanna
Il provvedimento con il quale viene disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida indica l'Autorità Giudiziaria e il termine entro il quale proporre impugnazione.
L'art. 219 C.d.S. prevede che:
"3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222."
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