La patente di guida può essere revocata:

  • per carenza dei requisiti morali  (art. 120 C.d.S.)
  • per violazione a norme di comportamento al codice della strada 
  • a seguito di sentenza di condanna 

Il provvedimento con il quale viene disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida indica l'Autorità Giudiziaria e il termine entro il quale proporre impugnazione.

L'art. 219 C.d.S. prevede che:

 "3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222."

Dirigente: Dr.ssa Michela ATZORI

Responsabile del procedimento:    

Addetti:
Sig.ra Letizia FERRARO,  Sig.ra Patrizia ARDIZZONE, Sig. Francesco RAFFA 

Per informazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica certificata  :   protocollo.prefmo@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Febbraio 2024, ore 11:20