Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.


Dirigente: Dr.ssa Patrizia Vicari

Responsabili del procedimento:  Dr. Claudia CAPICCHIONI, Dr. Giuseppe Rosario NICOLOSO

Addetti: Sig.ra Stefania AMUSO, Isp. Aurelia RIZZO, Sig.ra Tiziana BASILE, Sig.ra Orietta PELLEGRI 

La corrispondenza tra la Prefettura, gli organi accertatori ed il cittadino relativa alle violazioni amministrative avviene esclusivamente in modalità digitale, in ottemperanza alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Anche i rapporti  con il cittadino seguono i canoni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Le informazioni sui procedimenti sanzionatori cui si riconnette il sequestro di un veicolo sono ampiamente illustrate e contenute in questa pagina del sito istituzionale e NON devono essere richieste, neppure per iscritto, né all'Area III^ né all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'Ufficio riceve in via del tutto residuale rispetto all'interlocuzione digitale ed  esclusivamente su appuntamento.

Per trasmettere documentazione o richiedere un eventuale appuntamento, occorre inviare una e-mail all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it .

Si rammenta che telefonicamente non possono essere fornite informazioni sullo stato dei singoli procedimenti in quanto, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, non risulta possibile l'identificazione esatta e certa dell'interlocutore telefonico.
 

SEQUESTRO E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI

Sequestro per mancanza della copertura assicurativa e/o della carta di circolazione

       Nella maggior parte dei casi il sequestro di un veicolo é disposto, quale sanzione accessoria, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione dei veicolo.

C on decorrenza 1 marzo 2020, nella provincia di Modena é stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazioni del Codice della Strada (S.I.Ve.S.)

Per i sequestri disposti fino al 29 febbraio 2020 si applica il sistema previgente .

       Con il sistema S.I.Ve.S., il veicolo sequestrato viene generalmente affidato o al conducente o al proprietario quale obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il mezzo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

     Soltanto nel caso in cui i citati soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al soggetto affidatario, per conto della Prefettura, del servizio di recupero, custodia ed acquisto (cosiddetto" Custode Acquirente ").

    Nel dettaglio, contestualmente al sequestro, l'Organo accertatore avverte il proprietario o trasgressore che, decorsi 5 giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al Custode Acquirente (art, 213, comma 2 quater , del Codice della Strada).

       In caso di notifica a mezzo posta, il termine di 5 giorni decorre dalla data della notificazione del verbale  di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido.

     Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, si realizza la condizione che la legge ritiene sufficiente  a far presumere l'assenza di interesse del proprietario. Pertanto, l'organo accertatore trasmette gli atti alla Prefettura la quale dichiara il trasferimento, senza oneri, del veicolo in proprietà  al Custode Acquirente.

     La somma ricavata dall'alienazione del mezzo é depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni variazione del luogo di custodia dovrà essere formalmente comunicata ed autorizzata dalla Prefettura o dal Comando dell'organo accertatore che ha proceduto al sequestro o al fermo.

Sequestro del ciclomotore e del motocicli

     Quando oggetto della misura cautelare amministrativa del sequestro dei veicolo é un ciclomotore  o un motociclo, l'organo accertatore ne dispone sempre la rimozione e il trasporto presso il deposito del Custode Acquirente ove il medesimo rimane custodito per 30 giorni. Trascorso tale periodo, il proprietario deve chiederne l'affidamento in custodia entro i successivi 10 giorni.

       In assenza di tale richiesta, il veicolo é trasferito in proprietà al Custode Acquirente.

      E' sempre disposta la confisca o l'alienazione del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, commesso da un conducente sia maggiorenne sia minorenne.

Sequestro dei veicoli in conseguenza di ipotesi di reato durante la guida.

     In caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni del Codice della Strada aventi rilevanza penale (ad esempio, l'art. 186, lett. B e C e l'art. 187, rispettivamente Guida in stato di ebbrezza  e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti), il dissequestro del veicolo può avvenire soltanto in caso di intervenuta sentenza di assoluzione dell'imputato o di intervenuta declaratoria di estinzione del reato, pronunciata da parte della competente Autorità Giudiziaria.

    Qualora, invece, la sentenza pronunciata sia, invece, di condanna, la Prefettura dispone la confisca obbligatoria del veicolo. Anche in tali casi é prevista la possibilità di ottenere l'affidamento in custodia del veicolo fino alla conclusione del procedimento penale.

    La confisca del veicolo é adottata dalla Prefettura a seguito dell'intervenuta definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale.

     E' fatta salva, da quanto sopra, l'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia formalmente dato atto che il periodo di messa alla prova o il periodo di svolgimento del periodo di lavori di pubblica utilità  ha avuto esito positivo, dichiarando il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 186, lett. B o lett. C del Codice della Strada.

     Con sentenza n. 75/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anziché disporne la restituzione all'avente diritto in caso di declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol per esito positivo del periodo di messa alla prova.

Richiesta di dissequestro

     In caso di violazione dell'art. 193, comma 2, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, può essere presentata richiesta di dissequestro direttamente al Comando dell'organo accertatore.

Il dissequestro del veicolo deve richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

     L'istanza di dissequestro, in carta libera, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta, pari a € 841,00);
  2. documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio, per una copertura assicurativa di almeno 6 mesi decorrenti dalla data della richiesta, relativo ad un contratto avente, comunque, durata annuale.

     Il pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia presso la depositeria é a carico del richiedente.

     Quando un veicolo circola con documenti assicurativi  falsi o contraffatti, la confisca del veicolo é obbligatoria e il pagamento della sanzione pecuniaria viene disposto dalla Prefettura mediante ordinanza-ingiunzione.

Rottamazione del veicolo sequestrato 

     In alternativa, il proprietario, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, può chiedere al Comando dell'organo che ha accertato la violazione, di demolire il veicolo e di farlo radiare dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

    L'interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale di contestazione della violazione.

    A seguito dell'avvenuto predetto versamento, il Comando dell'organo accertatore provvede a restituire all'interessato i documenti i documenti di circolazione per effettuare le necessarie operazioni.

    La cauzione versata, decurtata di un quarto,verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

    La sanzione amministrativa pecuniaria é, inoltre, ridotta ad un quarto quando la copertura assicurativa relativa al veicolo per la responsabilità civile verso terzi sia, comunque, resa operante entro i 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, del Codice Civile (vedasi art. 193, comma 3, del Codice della Strada).

RICORSO AVVERO IL VERBALE DI SEQUESTRO

     Il proprietario e/o il conducente del veicolo possono avvalersi della facoltà proporre ricorso  avverso il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada.

   Il ricorso può essere presentato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it,  entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, al Prefetto del luogo in cui é stata commessa la violazione. o , entro 30 giorni dalla medesima data di notifica del verbale, avanti il Giudice di Pace territorialmente competente.

L'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto non costituisce condizione sospensiva degli effetti del sequestro.

In caso di accoglimento del ricorso e se il veicolo é già stato alienato al Custode Acquirente, il ricorrente ha diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo.

In caso di rigetto del ricorso, il sequestro é confermato.Se il veicolo é stato assunto in custodia dal proprietario o dal trasgressore, la Prefettura ne dispone la confisca.

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.

RICORSO AVVERSO LA CONFISCA

Avverso il decreto di confisca entro 30 giorni dalla relativa notifica   può essere promosso ricorso avanti il Giudice di Pace

Entro 30 giorni da quando il decreto di confisca é divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire, a proprie spese, il veicolo presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura, individuata dal'organo accertatore e, ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia.

PAGAMENTO RATEIZZATO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice nel caso di sanzioni conseguenti a violazioni contestate da organi accertatori STATALI, o al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale o al Sindaco s nel caso di sanzioni conseguenti a violazioni accertate da organi, rispettivamente, della Regione, della provincia  e di un Comune.

La domanda alla Prefettura  (vedi modello A  richiesta di rateizzazione) deve essere presentata ,ì entro 30 giorni dalla avvenuta notifica della sanzione, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it, accompagnata da una certificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale e/o economico), corredata dal Mod. ISEE).

Per potere richiedere il pagamento rateale il reddito imponibile posseduto costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia anagrafica - compreso il richiedente - non deve essere superiore ad €10.628,, incrementato di € 1.032, 91 per ognuno dei familiari conviventi.

Possono essere autorizzate da un minimo di 3 ad un massimo di 8 rate, MA il dissequestro del veicolo sarà disposto esclusivamente quando sarà stato corrisposto il pagamento di tutte le rate.

ATTENZIONE: La presentazione della domanda di ammissione al pagamento rateizzato della sanzione, costituendo prova di acquiescenza alla contestata violazione, implica la rinuncia alla possibilità di avvalersi della facoltà di proporre ricorso al Prefetto o avanti il Giudice di Pace

  • Modello A richiesta di rateizzazione
  • Modello autocertificazione stato reddituale o economico
     

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495
  • L. 1.12.2018 n. 132 di conversione del D.L. 4.10.2018 n. 113.
  • Circolare Ministero Interno-Dipartimento P.S. prot. n. 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24.12.2018
  • Circolare Ministero Interno - Dip. P.S. prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.1.2019
  • Circolare ministero Interno-Dip. P.S. prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.1.2019
  • Circolare Ministero Interno- Dip. Affari interni e territoriali prot. n. 1582 del 25.1.2019
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 13:09