Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria  alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione con funzione cautelare/provvisoria quando si configuri un'ipotesi di reato
  • Sospensione della patente a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della partente di guida

Dirigente: Dr.ssa Michela ATZORI

Responsabile del procedimento:    

Addetti:
Sig.ra Letizia FERRARO, Sig.ra Patrizia ARDIZZONE, Sig. Francesco RAFFA

 

La corrispondenza  tra la Prefettura e gli organi accertatori relativa alle violazioni amministrative avviene esclusivamente in modalità telematica, in ottemperanza alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso SANA (il portale internet per l'automazione dei servizi procedimentali e documentali del Ministero dell'Interno.

All'interno del portale, l'area "Servizi per il cittadino" (  http://sana.interno.it/SANA/index.php?app=bXYxTVBJbWt1OXM9  ) mette a disposizione dei cittadini uno spazio dedicato alla consultazione , in ogni momento, dello stato del procedimento amministrativo di interesse.

Attraverso tale servizio è possibile , semplicemente via internet senza doversi recare in Prefettura, conoscere in tempo reale lo stato del proprio procedimento o, anche, ottenere l'accesso agli atti con le modalità indicate nella scheda di consultazione del proprio procedimento.

 

Anche i rapporti con il cittadino seguono i canoni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per trasmettere documentazione o richiedere un  eventuale appuntamento occorre inviare una e-mail, indirizzata all'Area III^ della Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo.prefmo@pec.interno.it 

Si rammenta che telefonicamente non possono essere fornite informazioni sullo stato dei singoli procedimenti in quanto, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, non risulta possibile l'identificazione esatta e certa dell'interlocutore telefonico.

Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione della patente di guida indica l'Autorità Giudiziaria e il termine entro il quale proporre impugnazione. In ciascun provvedimento saranno altresì indicate le modalità per riacquistare il possesso del documento di guida al termine del periodo di sospensione.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Febbraio 2024, ore 14:28