Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto.

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato redatto verbale di contestazione, l'interessato può scegliere tra:

  • la conciliazione amministrativa mediante, quando è consentito, il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata sul verbale; ciò preclude la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale od amministrativo;

  • la contestazione della violazione mediante il ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) ovvero il ricorso al Giudice di Pace ex art. 204bis CdS, entrambi competenti in base al luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della violazione.

 

Avvertenze

Si consiglia di leggere sempre attentamente il verbale di contestazione e gli eventuali allegati sui quali vengono riportate tutte le avvertenze utili al destinatario dell'atto. In caso di dubbio è opportuno contattare preventivamente il Comando accertatore.

Il ricorso al Prefetto (art. 203)

Il ricorso è uno scritto attraverso il quale si espongono le motivazioni per le quali si ritiene infondata la violazione rilevata e si richiede, pertanto, l'archiviazione (annullamento) del verbale di contestazione. E' opportuno allegare la documentazione ritenuta necessaria.

Chi può fare ricorso

Il proprietario o il conducente di un veicolo al quale è stata contestata una violazione delle norme del C.d.S.

Termini per fare ricorso

Il verbale di contestazione può essere impugnato entro 60 giorni dalla contestazione (consegna immediata su strada del verbale) o notificazione (data di ricevimento dell'atto, generalmente tramite servizio postale).

Come inviare del ricorso

Il ricorso può essere inviato mediante:

  • deposito a mano presso l'ufficio posta della Prefettura (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00), avendo cura – a pena di inammissibilità – di sottoscrivere il ricorso e di allegare il documento d’identità del ricorrente;

  • raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura – a pena di inammissibilità – di sottoscrivere il ricorso e di allegare il documento d’identità del ricorrente;

  • posta elettronica certificata, in tale caso deve essere firmato digitalmente dal ricorrente ovvero recare in allegato, in formato pdf, il testo del gravame munito della firma autografa del ricorrente.

Decisione del Prefetto (art. 204)

Il Prefetto, a seguito di presentazione del ricorso, può adottare i seguenti provvedimenti:

  • accogliere il ricorso mediante emissione di decreto di archiviazione che viene trasmesso al Comando accertatore affinché provveda a darne notizia al ricorrente;

  • respingere il ricorso mediante adozione, entro 120 giorni dal ricevimento delle deduzioni tecniche dell’Organo accertatore, di ordinanza ingiunzione con cui si ingiunge il doppio della sanzione indicata nel verbale.

Ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione.

Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammesso, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero). 

Per il ricorso al Giudice di Pace non è richiesta la tutela legale di un avvocato.

Rateazione (art. 202 bis)

Per i verbali di importo superiore a € 200,00 è possibile chiedere la rateazione entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Chi può chiedere la rateazione

La rateazione può essere chiesa dal conducente o dal proprietario.

A chi va presentata l'istanza di rateazione

L'istanza di rateazione può essere richiesta:

  • al Prefetto in caso di violazioni accertate da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Anas.

  • alla Polizia Locale od alla Polizia Provinciale in caso di violazioni accertate rispettivamente dalla Polizia Locale o dalla Polizia Provinciale;

Condizioni economiche per beneficiare della rateazione

Può beneficiare della dilazione di pagamento chi si trova in condizioni economiche disagiate e ha un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, da allegare all'istanza di rateazione, non superiore a € 10.628,16 .

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati a € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Se si presenta istanza di rateazione non è possibile produrre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S.

Cosa succede se non si paga il verbale e non si fa ricorso

In caso di omesso pagamento del verbale di contestazione e di presentazione di ricorso nei termini di legge, il verbale di contestazione diventa titolo esecutivo e iscritto a ruolo con conseguente emissione di cartella esattoriale per un importo pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale prevista per la violazione accertata (in pratica la somma da pagare raddoppia) oltre agli interessi calcolati nella misura di cui all'art. 27 L. 689/81 (artt. 203, comma 3, e 206).

 

Ricevimento pubblico ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO: Martedi dalle ore 10,00 alle ore 11.00


Per fissare l’appuntamento e per eventuali richieste di informazioni si prega di contattare i numeri sotto indicati negli orari stabiliti :

  •  0321.665450 dal lunedì al giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00;

Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 10:00 alle 11:00

Telefoni: 0321/665450 oppure 0321/665464 

Area III – Ufficio Dep.Cds

PEC : protocollo.prefno@pec.interno.it

nell'oggetto della PEC inserire la parola chiave: UFFDEPCDS

Dirigente: Dott. Antonio MOSCATELLO 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 13 Settembre 2024, ore 10:57
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