Ex-art 91 D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e successive modifiche

Dal 07 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa. Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la Comunicazione e l'Informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.
Pertanto, le Richieste di Documentazione Antimafia dovranno pervenire esclusivamente attraverso la BDNA. Non sarà dato esito/seguito alle Richieste non pervenute per il tramite della B.D.N.A.

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

L'informazione antimafia deve essere acquisita dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.538.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 221.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 221.000,00, IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171;
  1. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  2. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  3. per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171):
  • OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.538.000,00;
  • FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 443.000,00

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE)

La Richiesta dell'Informazione Antimafia deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, ovvero trenta giorni prima della stipula del sub-contratto (Art. 91, comma 3 D. Lgs. 159/11)

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:

  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
  • per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
  • per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  • per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  • per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
  • per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
VALIDITA'

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

COME FARE LA RICHIESTA

L'Informazione Antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica da parte dei soggetti di cui all'Art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'Art. 92, commi 2 e 3.

In tali casi l'Informazione Antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia attraverso la B.D.N.A., i soggetti di cui all'Art. 97 del D. Lgs. 159/2011, dovranno indicare:

  1. la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
  2. l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
  3. gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
  4. le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
  5. nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
  6. elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
  7. generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).
Tag
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 13 Novembre 2024, ore 09:26