L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e o accessorie, in applicazione della legge 386 del 1990 e del D. Lgs. 507 del 1999.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno od un Dirigente prefettizio dallo stesso delegato, entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato il protesto, provvede alla notifica del verbale di contestazione della norma violata, articoli 1 e 2 della legge 386 del 1990 nei confronti del soggetto che ha emesso l'assegno.

Il trasgressore può essere una  persona fisica od una persona giuridica, In quest'ultima ipotesi la violazione va contestata al rappresentante legale della ditta, il traente ed alla ditta, come obbligato in solido.

Lo stesso trasgressore ha facoltà di presentare entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, eventuali scritti difensivi in virtù dell'articolo 18 della legge 689 del 1981, corredati da idonea documentazione prevista dall'articolo  8 della legge 386 del 1990 e dell'articolo 33 del D. Lgs.  507 del 1999.

Non è ammessa l'audizione personale in quanto le violazioni in argomento costituiscono illeciti amministrativi accertati esclusivamente in base a prova documentale.

Il Prefetto, od un Dirigente prefettizio dallo stesso delegato, valutate le deduzioni, può emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e ha facoltà di disporre anche una  sanzione accessoria nei casi più gravi previsti dalla legge 386 del 1990.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti normativi, è disposta l'archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito commesso.

Solamente nei cadi di violazione dell'articolo 2 della legge 386 del 1990, emissione di assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente ha effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o costatazione equivalente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del temine di presentazione del titolo a mente dell'articolo 8 della legge 386 del 1990. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale ovvero con l' attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto nei termini di legge.

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il ricorso al Giudice di Pace competente per territorio ai sensi della legge 689 del 1981.

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Indirizzo di Posta Elettronica: depassegni.pref_palermo@interno.it

Indirizzo di Posta Elettronica certificata: depassegni.prefpa@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Lunedì 5 Agosto 2024, ore 12:07