Accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale previsto dall'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta di accesso, regolarmente motivata, deve essere presentata compilando il modulo allegato (specificando l'Area o l'Ufficio al quale è rivolta) e trasmessa via PEC all'indirizzo protocollo.prefpr@pec.interno.it.

Freedom of Information Act - FOIA

Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza di questa Prefettura. ​Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 10 Aprile 2025, ore 12:08