I reati di emissione di assegno a vuoto senza autorizzazione e senza provvista sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.

La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.

L'assegno è emesso in tutto o in parte senza provvista quando il traente non ha la disponibilità dei fondi riportati nell'assegno. In questo caso è previsto il pagamento tardivo dell'assegno purché lo stesso venga effettuato entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e con le seguenti modalità:
1) pagamento effettuato presso la Banca trattaria che rilascia apposita quietanza.
2) pagamento effettuato nelle mani del portatore del titolo che rilascia quietanza con firma autenticata.

Nel caso di assegni emessi in tutto senza provvista pertanto il procedimento sanzionatorio inizia solo dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento tardivo dell'assegno.

L'assegno è emesso senza autorizzazione quando il traente emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione della banca trattaria.

Il legislatore ha pure previsto sanzioni accessorie (divieto di emettere assegni per due anni).

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Gli scritti difensivi e documenti possono essere inoltrati tramite il servizio postale, consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Prefettura - piano primo, o trasmessi tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefpr@pec.interno.it .

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria. Nel caso la violazione non sussista dispone l'archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

N.B.: si precisa che eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell'emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura; pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti.

Ultimo aggiornamento
Martedì 27 Febbraio 2024, ore 14:28