La documentazione antimafia
Con l'emanazione del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 è entrato in vigore, dal 13 febbraio 2013, il libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia ), cioè la parte contenente le norme sulla documentazione antimafia .
Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alle modalità di rilascio di tale documentazione. Tra parentesi, accanto al titolo di ciascun paragrafo, sono indicate le norme di riferimento del D. Lgs. n. 159/2011.
La Prefettura - U.T.G. provvede al rilascio della documentazione antimafia ( comunicazioni e informazioni antimafia , disciplinate nel libro II del Codice Antimafia) con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, ovvero di tentativi d'infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.
A) Chi può fare la richiesta (art. 83, commi 1 e 2).
La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura-U.T.G. dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
B) Soggetti nei cui confronti devono essere svolte le verifiche antimafia (art. 85)
Con le nuove norme è stato ampliato il novero dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia e ai quali pertanto si deve riferire la relativa documentazione.
Si precisa che, secondo il disposto normativo, la documentazione antimafia, per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei d'imprese, deve riferirsi sempre anche al direttore tecnico, ove previsto .
Inoltre, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
Ciò premesso, si riporta di seguito l'elenco dei soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia, così come formulato dall'art. 85 del Codice con riguardo alle diverse tipologie aziendali.
a) imprese individuali : titolare e direttore tecnico, ove previsto;
b) associazioni : chi ne ha la legale rappresentanza;
c) società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile : legale rappresentante ed eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
d) società di capitali : oltre a quanto sopra riportato, anche il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
e) consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e gruppi europei di interesse economico : chi ne ha la rappresentanza e imprenditori o società consorziate;
f) società semplici e in nome collettivo : tutti i soci;
g) società in accomandita semplice : soci accomandatari;
h) società di cui all'articolo 2508 del codice civile : coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
i) raggruppamenti temporanei di imprese : imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero;
j) società personali : soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Per le società costituite all'estero , prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
Per le società di capitali di cui alle lettere c) e d), concessionarie nel settore dei giochi pubblici , oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
Si precisa che, quando si tratta di informazione antimafia, gli accertamenti devono essere estesi anche ai familiari conviventi dei soggetti indicati.
C) Quando non va richiesta (art. 83, comma 3).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi:
a) per i rapporti fra i sogge tti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 83 ( pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 );
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipula o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Le tipologie di documentazione antimafia sono, come si è detto, la comunicazione e l'informazione antimafia.