La Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti, istituita dall'art. 9 del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, svolge attività consultiva in favore del Prefetto nei seguenti casi:

  • rilascio licenza in materia di esercizi di minuta vendita di esplosivi (ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Cap. VI DELL’All. B al R.D. n. 635/1940, la CTTSE esprime il proprio parere sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita di esplosivi. Nel fare rinvio al relativo regime giuridico apprestato dalla normativa di pubblica sicurezza, si richiamano le specifiche attribuzioni del Collegio previste dagli artt. 2 e 4 del medesimo Capitolo VI dell’All. B al R.D. n. 635/1940);
  • attribuzioni in materia di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici e degli esplosivi per uso civile (art. 29, comma 2, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81);
  • ai sensi dell’art. 49 T.U.L.P.S., la CTTSE determina l’idoneità dei locali per la fabbricazione e il deposito di esplosivi.

In altri casi, l’intervento della CTTSE attiene all’accertamento di qualità e capacità tecniche necessarie al conseguimento di titoli di polizia.

La CTTSE può essere destinataria di richieste di pareri facoltativi da parte delle Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’esercizio dei poteri loro conferiti dalla vigente legislazione in materia di esplosivi. Al riguardo si richiama la circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S”. 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 19 Giugno 2024, ore 15:08