AVVISO PUBBLICO
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione, per l’anno 2025, delle richieste per l’iscrizione nell’elenco prefettizio delle imprese incaricate della custodia di veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni a norme del codice della strada, formato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
I requisiti per ottenere l’iscrizione nell’elenco sono quelli di seguito indicati, integrati secondo le disposizioni della circolare prot. n. 5886 del 10 aprile 2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.
L’iscrizione è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di seguito elencati, la cui sussistenza sarà valutata dall’apposita Commissione, costituita con decreto del Prefetto di Parma fasc. n. 5236/2018, protocollo n. 59039 del 19 dicembre 2018.
Le domande, da presentare in bollo, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questa Prefettura
(https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/parma) ed essere corredate dei seguenti documenti in carta semplice:
1. certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, che preveda l’esercizio dell’attività di autorimessa;
2. licenza di autorimessa rilasciata dal Sindaco;
3. relazione giurata sullo stato dei luoghi, redatta da un tecnico iscritto all’albo professionale, corredata di planimetria in scala 1:200 in cui risultino evidenziate:
a) le particelle catastali;
b) la perimetrazione dell’area, distinguendo l’area adibita a depositeria da altra eventuale area destinata ad altra attività (uffici, officina meccanica);
c) la destinazione dell’area ove è ubicata la depositeria, espressamente certificata conforme al piano regolatore, con le vie d’accesso e di esodo;
d) l’inesistenza di vincoli (paesaggistici, idraulici, archeologici, di protezione civile) gravanti sull’area, con l’indicazione dell’esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
e) la separazione netta dell’area adibita a depositeria (con eventuale recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra attività. L’area, come sopra circoscritta, ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri devono essere completamente prive di sterpaglie;
f) le caratteristiche della depositeria con l’indicazione della relativa capacità di contenimento dei veicoli a motore. L’area scoperta deve avere una superficie congrua, non inferiore al contenimento di n. 50 veicoli idoneamente sistemati, deve essere recintata fino ad
un’altezza di mt. 2,50, protetta e illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5;
g) l’idoneità dell’area interessata a ospitare un numero non inferiore a cinquanta veicoli (l’area non può essere parcellizzata). La sistemazione dei veicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi;
h) la possibilità, per l’area indicata, di contenere una superficie idonea alla custodia di almeno due veicoli incidentati contemporaneamente, specificatamente attrezzata. In caso di depositeria coperta o “al chiuso”, detta superficie dovrà essere dotata di pavimentazione
impermeabilizzata e di un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con l’onere dello svuotamento periodico e dello smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore. In caso di depositeria all’aperto, la superficie dovrà essere dotata di pavimentazione impermeabilizzata, munita di sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l’onere di trattamento nelle forme previste dalla legislazione in materia;
i) il possesso, in relazione alla superficie dell’area indicata, delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale (ivi compreso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e regionale in materia di tutela ambientale, nonché il rispetto delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente;
4. documento di valutazione dei rischi aziendali redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal quale dovrà evincersi il numero dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, che devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in possesso dell’attestato di frequenza del corso di prevenzione per attività a RISCHIO MEDIO o BASSO (se attività soggetta o meno al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151), ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo 81/2008, in relazione al D.M. 10 marzo 1998.
5. segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, qualora la stessa sia includibile tra le attività soggette indicate in Allegato I - ad es.: attività 75 (autorimesse al chiuso maggiori di 300 mq), attività 55 (Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie maggiore di 3000 mq), attività 53 (Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta maggiore di 300 mq), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non assoggettabilità al citato d.P.R.;
6. autocertificazione di ogni socio, in cui si dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi:
a) non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
b) non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della misura di sicurezza personale;
c) non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza;
d) non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro o confisca;
e) aver – eventualmente – ottenuto la riabilitazione per condanne di cui ai punti a) e c);
7. autocertificazione in merito all’insussistenza delle condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, così come disciplinate dagli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
8. certificazione sulla regolarità contributiva (DURC);
9. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro i rischi di
danneggiamento, furto e incendio;
10. documentazione relativa alla dotazione di un sistema di vigilanza lungo tutte le ventiquattro ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale all’uopo dedicato;
11. dichiarazione di disponibilità a utilizzare, qualora richiesto, un applicativo informatico, finalizzato a ottenere la liquidazione delle spese di custodia, messo a disposizione dall’Amministrazione.
12. dichiarazione d’impegno a rispettare le prescrizioni d’esercizio che verranno imposte al momento dell’iscrizione che sono:
a) entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno dovrà essere prodotto l’elenco dei veicoli giacenti rispettivamente al dicembre dell’anno precedente e al giugno, con indicate le variazioni in entrata e in uscita verificatesi nel corso del semestre;
b) dovrà essere predisposto apposito registro dove saranno caricati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo ed altro;
13. dichiarazione d’impegno ad applicare al proprietario/trasgressore che ritira il veicolo tariffe non superiori a quelle indicate dalla Prefettura – U.t.G., di cui agli allegati prospetti;
14. copia dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnate dalla fotocopia del suo documento d’identità.
Le domande, complete degli allegati, dovranno essere inoltrate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul citato sito web della Prefettura di Parma, ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.prefpr@pec.interno.it.
L’imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere assolta in modo virtuale, attraverso il versamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in c.c. postale, o mediante pagamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascerà il contrassegno con modalità telematiche.
Al servizio di recupero e custodia saranno applicate le tariffe di cui alle allegate tabelle.