Rilascio della autorizzazione al deposito permanente degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 , a seguito di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per la materie esplodenti.
Domanda in carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto, e per conoscenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, e contenente la seguente documentazione:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente. In caso di Società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante;
2. specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere;
3. ubicazione del deposito;
4. documentazione comprovante la disponibilità del deposito, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
5. n. 2 planimetrie, indicanti i locali che si intende adibire a deposito e con le distanze tra tali locali e gli opifici industriali, le strade, i corsi d'acqua e i centri abitati. Le planimetrie dovranno essere elaborate da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale;
6. relazione tecnica descrittiva dei locali, redatta da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale;
7. documentazione comprovante la capacità tecnica, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà;
8. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonché di polizza assicurativa a garanzia dei rischi;
9. richiesta del certificato di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 37/1998 (ai quali va presentata altresì copia della domanda di rilascio licenza);
10. marca da bollo da€ 16,00.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.