Licenza di esportazione di esplosivi di I, IV e V categoria (ai sensi dell'art. 93 Regio Decreto n. 635 del 6/5/1940) e di II - III categoria (ai sensi della circolare 10.245.12982(40) del 2/2/1983).

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. ( T.U.L.P.S. Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 ) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.

Domanda in carta semplice indirizzata al Prefetto.

Ultimo aggiornamento
Domenica 9 Giugno 2024, ore 12:10
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