Per sanzioni violazioni amministrative e Codice della Strada

Tramite Raccomandata A/R

I cittadini tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni amministrative e delle norme in materia di circolazione stradale,  accertate contestualmente con lo stesso verbale , che versino in  condizioni economiche disagiate , possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Requisiti

  • La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia contestata una o più violazioni per un  importo superiore a  €200,00 ;
  • la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti che versino in condizioni disagiate. Tale condizione corrisponde ad un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a €10.628,16 ( i limiti di reddito sono elevati di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).

Termini di presentazione

L'istanza deve essere presentata entro  trenta (30) giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

ATTENZIONE : la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto, ovvero il ricorso al Giudice di Pace ( art. 204-bis Codice della Strada ). La presentazione dell'istanza, indipendentemente dal suo esito, determina, ai sensi dell' art. 202-bis del Codice della Strada , l'automatica rinuncia al successivo esercizio di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale. La rateazione della sanzione è da considerarsi applicata sull'importo minimo edittale e non sull'importo scontato per il quale il pagamento deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica dell'atto.

Entro novanta (90) giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

L'accoglimento dell'istanza viene notificato al richiedente e la comunicazione conterrà le modalità per il pagamento rateale.

Nel caso di accoglimento dell'istanza,  il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate , determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

Respingimento

Decorso il termine di novanta (90) giorni,  l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di diniego esplicito .

In questo caso, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro trenta (30) giorni dall'inutile decorso dei novanta (90) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita notificazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.

Documentazione

Alla domanda deve essere allegata:

  • l'ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
  • copia del documento d'identità
  • copia del verbale di contestazione
Ultimo aggiornamento
Venerdì 14 Giugno 2024, ore 09:39