La disciplina dei ricongiungimenti familiari è prevista e disciplinata dall'art. 29 del D. Lgs. 286/98 ed è diretta alla tutela, per i cittadini non comunitari, del diritto all'unità familiare.

Requisiti

- titolarità permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o comunque permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari.

Per quali familiari è previsto

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio),a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

La procedura presso lo Sportello Unico

  • presentazione domanda di ricongiungimento familiare utilizzando  l'apposita procedura informatizzata , anche per il tramite di un Patronato.
  • alloggio idoneo (certificato comunale o dell'Azienda sanitaria)
  • reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale ( per il 2024 euro 6.947,33), aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere.
  • Si può considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
  • la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine previ accertamenti.
  • Nel caso di richiesta di ricongiungimento per genitori, la condizione di "a carico" deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
  • Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
  • Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.
  • Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, il familiare che si vuole ricongiungere potrà esibire all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
  • Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che inoltra in via telematica il modulo di richiesta del permesso di soggiorno.
  • Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

Procedura per familiari al seguito

Qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, con contratto di durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento .
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione, avvalendosi di un procuratore speciale.

 All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, la documentazione dovrà essere integrata da:

  •  fotocopia di un documento personale del delegato
  • delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.

Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata

Rilascio del permesso di soggiorno

  • Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve spedire presso un Ufficio Postale la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
  • La Questura comunicherà la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.  
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Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 15:44