Ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada è ammesso ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, avverso il verbale di violazione, entro 60 giorni dalla data di notifica, oppure di contestazione (ossia, la consegna immediata del verbale da parte dell'agente al trasgressore) della violazione al Codice della Strada.

Questa Prefettura è competente per le violazioni che siano state commesse nel territorio della provincia di Parma.

Alternativo al ricorso al Prefetto è l'opposizione al Giudice di pace, entro 30 giorni, avverso il verbale di violazione.

Forme e presentazione del ricorso

Il ricorso al Prefetto è uno scritto in carta libera, firmato in originale con firma autografa, con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo esplicitano manifestatamente la volontà di proporre ricorso al Prefetto per l'annullamento/archiviazione di un verbale, spiegando con chiarezza i motivi per cui ritengono ingiusta o errata, in punto di fatto e di diritto, la sanzione.

Esso va consegnato/trasmesso all'Organo accertatore (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia locale, etc.) ovvero direttamente al Prefetto, con raccomandata A/R; è  possibile trasmettere il ricorso firmato digitalmente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefpr@pec.interno.it

Non è possibile inviare il ricorso per e-mail ordinaria.

Sarà cura del ricorrente allegare al ricorso copia del verbale di contravvenzione ed ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (es.: fotografie, certificati medici, etc.).

Il ricorso è inammissibile :

  • nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria indicata sul verbale (pagamento in misura ridotta), in quanto ciò costituisce acquiescenza al verbale;
  • quando siano trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge dalla data della notifica/contestazione del verbale;
  • nel caso di violazioni di carattere penale, la cui competenza è dell'Autorità Giudiziaria;
  • per carenza di legittimazione (qualora il ricorso sia presentato da soggetto che assume la qualità di conducente del veicolo al momento dell'infrazione, ma che non risulti destinatario del verbale);
  • nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace.

Si precisa che le violazioni avverso cui è proponibile ricorso si distinguono in due tipologie fondamentali :

  • quelle per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta (c.d. oblabili);
  • quelle per cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso (cfr.: art. 202 comma 3 bis C.d.S.). In questo caso, la sanzione pecuniaria è pagabile solo a seguito dell'emanazione da parte della Prefettura di un'ordinanza ingiunzione di pagamento (il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni, a norma dell'art. 28 della Legge 689/81), che stabilisca la somma all'interno di un minimo e di un massimo previsto dal legislatore).

Il pagamento in misura ridotta non è consentito:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.


Chi può fare la richiesta:

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.


Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Cosa fare:

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto .

Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso : Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

A seconda dei casi anche perché:

manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
manca l'indicazione della norma violata;
manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

mancanza di un segnale;
fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto.

Termini : Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

Ricorso non accolto : il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia). Nel caso di mancato pagamento della sanzione indicata nell'ordinanza-ingiunzione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza stessa, la somma verrà successivamente iscritta a ruolo.

Ricorso accolto : il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

Tempi di erogazione : 210 giorni se il ricorso viene presentato per il tramite del Prefetto che deve poi inviarlo all'organo accertatore per le controdeduzioni;  180 giorni se il ricorso viene presentato direttamente all'organo accertatore. Decorsi tali termini, senza che sia stata adottata ordinanza, il ricorso si intende accolto (art. 204, comma 1 bis Codice della Strada).

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Sottoscrizione del ricorso . Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

Rateizzazione . La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione.

L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).

Quando è possibile il ricorso al giudice di pace . E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa , sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace . Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace . Il Giudice di pace  accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

oppure

respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo presso il Tribunale.

Attenzione:

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

modello 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della strada

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Marzo 2024, ore 15:39