Per il riconoscimento della qualifica di Guardia Particolare Giurata, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza , con particolare riguardo alla "buona Condotta".
Il Decreto del Prefetto di riconoscimento della qualifica ha validità biennale.
Successivamente all'ottenimento del decreto di Guardia Particolare Giurata gli interessati dovranno prestare giuramento nel Comune di residenza.
Tempi di erogazione: 90 giorni
Chi può fare la richiesta
La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro (istituto di vigilanza o privato) del richiedente
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della Provincia ove l'aspirante guardia dovrà svolgere la professione.
L'aspirante Guardia Giurata che intenda svolgere la prestazione di servizio armato dovrà integrare la domanda con specifica richiesta per il rilascio del porto di pistola.
Per esercitare l'attività fuori dai confini provinciali occorre un ulteriore decreto della Prefettura-U.T.G. territorialmente competente .
Documentazione richiesta
domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante Legale (es. il Presidente) dell'Istituto o dell'Ente, controfirmata per accettazione dall'interessato
domanda da parte degli Istituti di Vigilanza e/o Investigazione (vedi modello A)
domanda da parte di privati per la Vigilanza dei propri beni (vedi modello B)
dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti
(vedi il modello di autocertificazione)
copia del decreto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Provinciale (solo per le Aziende faunistico-venatorie)
Modalità di presentazione
L'inoltro dell'istanza potrà avvenire secondo le modalità "tradizionali" (consegna diretta della domanda al competente Ufficio della Prefettura, ovvero invio per posta) oppure per mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Nel caso di inoltro via P.E.C., l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in maniera digitale (art. 1 comma 596, della Legge n. 147/2013), secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014.