Il ritiro della patente è previsto nei casi:

  • di guida con patente scaduta di validità (art. 126 C.d.S.);
  • di guida con patente estera, scaduta di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art. 135, comma 11 C.d.S.).  ATTENZIONE : il trasgressore, oltre a subire il ritiro della patente di guida, incorre nella violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 C.d.S. (guida senza patente.
  • di guida con patente estera, in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, da parte di conducenti che risiedono in Italia da meno di un anno ovvero che non risiedono in Italia (art. 135 comma 13 C.d.S.);
  • di guida con patente estera, in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art. 135 comma 14 C.d.S.);
  • di guida con patente, scaduta di validità, rilasciata da uno Stato appartenente all'UE o allo SEE, da parte di conducenti che risiedono in Italia (art. 136-bis, comma 9 C.d.S.);
  • di guida con patente, scaduta di validità, rilasciata da uno Stato appartenente all'UE o allo SEE, da parte di conducenti che non risiedono in Italia (art. 136-bis, comma 9 C.d.S.);
  • in cui la violazione della norma del Codice della Strada, contestata immediatamente, preveda la sospensione del documento di guida.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G., presso l'Ufficio Patenti ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il nuovo documento di guida rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento scaduto, una volta ricevuto quello in corso di validità, dovrà essere distrutto (art. 126, comma 8 C.d.S.).

 

I titolari devono chiedere la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, e in corso di validità non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 15:40