Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 186/2 comma lett. A Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l e non superiore a 0,80 g/l.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186/2 comma lett. B Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,50 g/l.
Art. 186/2 comma lettera C Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,50g/l
Art. 186/7 comma Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
Art. 187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art. 187/8 comma Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti.
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 193/4-bis Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Modifiche all'art. 218 del C.d.S. a seguito della Legge 29.7.10, n.° 210
 

Come noto, la legge 29.7.2010, n. 120, recante " Disposizioni in materia di sicurezza stradale ", entrata in vigore il 13 agosto u.s.,  ha apportato numerose modifiche ed integrazioni al Codice della strada.

In particolare è stato novellato l'art. 218 che disciplina la sospensione della patente di guida in caso di violazioni amministrative del codice della strada. (*)

La nuova formulazione prevede la possibilità per il contravventore, a cui sia stata sospesa la patente per un periodo determinato, di presentare istanza (vedi ALLEGATO alla pagina) intesa ad ottenere  un permesso di guida per limitate fasce orarie e comunque non superiore a 3 ore giornaliere.

La richiesta deve essere inoltrata al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data del ritiro della patente da parte degli organi accertatori:

  • per ragioni di lavoro documentate, quando risulti effettivamente impossibile o gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
  • dal genitore di minore con handicap grave, o da colui che assiste una persona con handicap grave, parente o affine fino al terzo grado.

Il Prefetto - valutata la domanda - entro i 15 giorni successivi adotta il provvedimento di sospensione indicando il periodo al quale si estende  la sospensione stessa, periodo che sarà aumentato di un numero  di giorni pari al doppio delle ore di autorizzazione alla guida, arrotondato per eccesso.

Non è possibile chiedere il permesso se dall'infrazione sia derivato un incidente.

Se non si rispettano gli  orari specificati nel permesso vengono applicate le  sanzioni  previste per la guida con patente sospesa (con revoca  della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - art. 218, comma 6 C.d.S.).

 

___________________________

(*) tra le violazioni amministrative rientra pure le fattispecie prevista dall'art. 186 1 e 2 comma (guida in stato d'ebbrezza) quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro.

Per i restanti commi dell'art. 186 la cui violazione comporta una sanzione penale non è possibile chiedere il permesso.
 

 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni (art. 223, comma 2 C.d.S.).

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205 C.d.S.)

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 15:46