Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà

viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

  • allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
  • in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Chi può fare richiesta

a) esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;

b) con il consenso dell'interessato, gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché iscritte nell'apposito albo tenuto dal Prefetto, nonché il Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni nazionali di categoria rappresentate nel C.N.E.L.;

c) gli altri soggetti (terzi danneggiati dall'evento lesivo) diversi da quelli di cui sopra;

d) i superstiti della vittima (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e altri soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona);

e) il soggetto dichiarato fallito (ferme restando le condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 44/1999), previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 267/1942, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né sia indagato o imputato per gli stessi reati;

f) l'imprenditore di fatto e il collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.

Condizioni per ottenere i benefici di legge

L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Cosa possono chiedere le vittime

L'istante può chiedere la concessione di un'elargizione, pari al danno subìto a beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero un danno inteso come mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

È consentito richiedere la concessione di una provvisionale fino alla misura massima del 70% (art. 17 della legge n. 44/1999).

Termini di presentazione della domanda

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 44/1999, come modificato da ultimo dall'art. 27 bis della legge 10 agosto 2023, n. 112, la domanda di elargizione deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui  l'interessato  ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso  per  le finalità indicate negli articoli precedenti.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia

I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione devono essere presentate tramite la piattaforma digitale dedicata, utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on-line delle domande , collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php  ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale".

Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione di una elargizione può essere accordata la  sospensione , fino a un massimo di  due anni , dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Documentazione richiesta

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.

Revoca dell'elargizione

La concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;
  4. se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

Ai terzi danneggiati non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 3. 

Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno

Decreto Ministeriale 30 novembre 2015, n. 223

Il 28 gennaio 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22, il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 30 novembre 2015, n. 223 , recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.
Il nuovo provvedimento ha l'obiettivo di garantire una maggiore efficacia dell'attività di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ed usurarie.
A tal fine, il decreto in esame incide, in particolare, sugli articoli 3 e 5, nonché sull'allegato 1 del sopracitato decreto 220/2007:
A. Con le modifiche apportate all'art. 3 e all'allegato 1 del Regolamento vengono introdotte più stringenti condizioni ostative in materia di iscrizione e mantenimento della stessa in relazione alla dimostrata capacità dell'associazione si operare nel settore. Nello specifico tali condizioni consistono in:
Collaborazione continuativa con le Forze dell'Ordine, collegata all'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;
Costituzione di parte civile nell'ultimo biennio in almeno un procedimento penale riguardante un proprio assistito;
Attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati;
Promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.

B. Viene, poi, introdotta la disposizione (art.5, comma 3-bis) che consente ai Prefetti, con decreto motivato, di mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'art.3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.
La disposizione mira a tutelare il prevalente interesse pubblico attraverso il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di associazioni che, pure in assenza dei requisiti richiesti, si siano distinte per aver svolto un'opera meritoria nell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di estorsione e di usura.

C. In materia di condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco prefettizio, nell'allegato 1 vengono individuate ulteriori fattispecie di reato, per le quali la condanna, anche non definitiva, costituisce motivo di esclusione dagli elenchi. I reati in questione sono:
Art. 416- ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale, come modificato dall'art.1, comma 1, della l. 17 aprile 2014, n. 62;
Art. 346- bis (traffico di influenze illecite) del codice penale, introdotto dall'art.1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).
La riforma ha come obiettivo sostanziale il potenziamento del rapporto di fiducia tra cittadino ed Istituzioni, al fine di garantire un'efficace risposta alle legittime aspettative delle vittime. In tal senso va evidenziato come la collaborazione con le Forze dell'Ordine abbia assunto il carattere della continuità e sia stata soppressa l'alternatività dei requisiti della "costituzione di parte civile in almeno un procedimento penale" e dell' "attività di sensibilizzazione alla denuncia e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità", in quanto si è ritenuta fondamentale la sussistenza di entrambe, al fine di dimostrare la capacità operativa nel settore in esame.

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Agosto 2024, ore 12:18